Mediante contratto di associazione in partecipazione (artt.
2549 ss. c.c.) un associato partecipa agli utili di un’impresa associante.
Se il
suo apporto è di capitale e lavoro, il reddito prodotto sarà considerato
reddito di capitale e soggetto così a tassazione.
Supponendo trattarsi di una partecipazione “non qualificata” (apporto di capitale-in piccola impresa
soggetta a contabilità semplificata-inferiore al 25% della somma del valore
delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili) il
reddito prodotto sarà soggetto ad una ritenuta d’imposta a titolo definitivo
con aliquota del 12,50%. Non vi è obbligo di versamento di contributi
previdenziali.
Al termine dell’anno solare in cui è avvenuta la partecipazione
agli utili è possibile provvedere all’eventuale erogazione dell’utile e al
versamento della ritenuta, entro il giorno 16 del mese successivo
all’erogazione.
Durante il corso dell’anno, in previsione di utili, sarà
possibile vengano erogati acconti, da trattarsi
fiscalmente come detto, conguagliati a fine anno.
