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Contratti leasing più corti: conseguenze per le aziende

Contratti leasing più corti: conseguenze per le aziende
Nei giorni scorsi è stato convertito in legge il decreto legge 16/2012, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In sede di conversione è stata confermata la modifica relativa alla durata dei contratti di leasing.
L’articolo 102 del Tuir prevede infatti, per i soggetti Ires, la possibilità di dedurre fiscalmente i contratti di leasing in base alla durata del contratto stesso, che non deve essere inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dai contratti aventi ad oggetto beni immobili, la cui durata deve essere compresa fra gli 11 e i 18 anni e dai contratti aventi ad oggetto autovetture, la cui durata deve essere pari a 4 anni (l’intero periodo di ammortamento).
La durata del contratto di leasing assume una valenza molto importante per le imprese in relazione al fatto che i canoni sono per legge deducibili in base al criterio di competenza, quindi una modifica sulla durata dei contratti ha un impatto diretto sulla fiscalità delle aziende.
Il decreto legge 16/2012 elimina dall’articolo 102 la condizione legata alla durata, lasciando però invariati i criteri di deducibilità.
Si vengono di fatto, pertanto, a generare due situazioni:
  • nel caso in cui la durata del contratto sia uguale o superiore al minimo fiscale, la deduzione fiscale seguirà come ora, il criterio di competenza, non comportando modifiche rispetto alla situazione attuale;
  • nel caso in cui la durata sia inferiore al minimo fiscale, i canoni imputati a conto economico in base al periodo di competenza, dovranno essere recuperati a tassazione (stanziando le relative imposte anticipate) con deduzione in coda al leasing, in modo da rispettare la regola dei due terzi del tempo di ammortamento.
Con la modifica introdotta l’utilizzatore al termine della durata del contratto ammortizzerà il prezzo di riscatto secondo le regole ordinarie, aggiungendo la deduzione delle quote riprese a tassazione.
Tale modifica, salvo diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, pare non debba applicarsi ai fini Irap, le società continueranno quindi a dedurre le quote iscritte a conto economico.

Dot.ssa Paola Saldi
Network & Knowledge S.I. SpA

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