Progettazione opere pubbliche: definizione
Fino dall’approvazione della prima legislazione organica in materia, la legge 109/1994 integrata dal primo regolamento – decreto ministeriale 554/1999 – , la progettazione delle opere pubbliche si differenzia da quella delle opere private in modo sostanziale. In poche parole, potremmo sintetizzare la novità nella completa strutturazione imposta al processo di ideazione e preventivazione. La costruzione dell’opera pubblica viene programmata in modo scrupoloso, non solo negli aspetti estetici, tecnici, o economici, ma prevedendo un vero e proprio approccio archiettonico/ingegneristico integrato. I livelli successivi di progettazione, articolati in preliminare, definitivo ed esecutivo, sono studiati in modo da approfondire in maniera coerente tutti gli aspetti del successivo cantiere.
Il progettista, nel quadro normativo che lo vede assoluto protagonista e quindi responsabile unico del suo operato, deve affrontare il suo compito per approfondimenti successive in modo da coprire tutti i possibili aspetti della costruzione. In fase preliminare, il suo progetto deve contenere una serie di indicazioni iniziali, non ancora sufficientemente dettagliate, ma comunque già vincolanti per lo sviluppo futuro del lavoro. Lo studio di impatto ambientale e di contesto, le planimetrie e gli elaborati grafici di insieme, il capitolato speciale prestazionale fanno parte di questa prima fase insieme al quadro economico preliminare, nel quale si individuano le voci che verranno sviluppate in seguito.
Il complesso di condizioni al contorno di ogni realizzazione, a partire dall’ottenimento dei permessi e dal regime vincolistico, fino alle norme cogenti in materia di urbanistica, ambientali, impiantistiche, strutturali, viene delineato e risolto nella fase di progettazione definitiva. Il definitivo costituisce nei fatti il cuore dell’iter progettuale delle opere pubbliche. La nuova legislazione, imperniata sul decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e sul recentissimo regolamento di attuazione, prevede per questa fase una serie di elaborati, a firma del professionista incaricato, che definiscono tutti i possibili aspetti qualificanti della realizzazione. Sono obbligatorie in questa istanza, per tutte le costruzioni, la stesura delle relazioni specialistiche, i rilievi planoaltimetrici, i calcoli strutturali e impiantistici, il censimento e il progetto per la risoluzione delle interferenze (sottoservizi, eccetera), il progetto di monitoraggio ambientale, il piano particellare degli espropri. Tutti questi elementi permettono di identificare anche gli aspetti della progettazione che potrebbero coinvolgere altri enti o comunque terzi, aspetti che vengono risolti nell’ambito di apposite Conferenze dei servizi, svolte sulla base degli elaborati preliminari o definitivi.
Si deve inoltre produrre il cronoprogramma di esecuzione delle opere, uno schema di contratto di appalto e il relativo capitolato speciale.
Lo sviluppo integrato della progettazione, in questa fase, deve permettere la completa definizione del quadro economico, comprendente, come ovvio, la preventivazione completa dei costi delle opere.
In altri termini, la progettazione definitiva permette di “chiudere” tutti gli aspetti relativi alla realizzazione dell’opera, risolvendo gli aspetti costruttivi e al contorno nel necessario dettaglio.
Il progetto esecutivo, infine, costituisce una rielaborazione finale che serve per fissare sulla carta tutto il lavoro svolto. Il decreto legislativo 163 prevede che l’esecutivo sia composto da elaborati grafici completi ed esaustivi, calcoli esecutivi, piani di manutenzione, ovvero tutta la documentazione necessaria per la corretta gestione sia dei lavori, sia della futura manutenzione delle opere.
La figure dal progettista, in questo contesto, costituisce l’elemento unificante della complessità del progetto, con tutte le valenze funzionali, estetiche, tecniche, organizzative connesse. Non è infatti un caso che il normatore abbia previsto un’apposita tariffa speciale per le opere pubbliche (decreto ministero della giustizia 04.04.2001 n. 96), purtroppo spesso disattesa proprio da chi non sembra rendersi conto della complessità della figura del progettista delle opere pubbliche. E non è neppure un caso, naturalmente, che sia richiesta un’apposita assicurazione contro gli specifici rischi professionali, aggiuntiva alla normale R.C., obbligatoria per il progettista dal momento in cui viene approvato il progetto per l’appalto e/o l’esecutivo.
Dr. Ing. Angelo S. Rabuffetti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Studio Terrain - Milano
Il primo adempimento per un progettista che intende lavorare con un’Amministrazione pubblica, oltre ovviamente a possedere le specifiche abilitazioni professionali, è di compilare un curriculum in cui indicare, con riferimento agli ultimi 3 anni di attività, l’elenco dei lavori svolti, con indicazione delle mansioni e del valore delle opere, contenente anche la descrizione della propria struttura professionale (addetti, attrezzature, eccetera).
Per importi di incarichi inferiori a € 100 000, le Amministrazioni sono libere di affidare attività di architettura e ingegneria senza indire una gara di appalto vera e propria. In questo caso, le Amministrazioni devono obbligatoriamente dotarsi di un elenco degli operatori (professionisti) a cui affidare a turno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli incarichi professionali previsti.
Tali elenchi devono essere aggiornati almeno una volta all’anno, previa pubblicità sugli organi locali e sui siti internet di Ministero delle infrastrutture e dell’Osservatorio del LL.PP. Le Amministrazioni più organizzate di solito pubblicano i bandi anche sui propri siti.
In genere è sufficiente inviare il curriculum già compilato per l’inserzione negli elenchi.
Per gli importi superiori a € 100 000, sono previste vere e proprie gare di appalto e le procedure variano di volta in volta.
E’ infine da notare che i concorsi di progettazione e i concorsi di idee seguono una procedura particolare che si discosta da quella appena detta per aderire meglio alle esigenze che nascono per ogni caso specifico.
Possono accedere alla progettazione delle opere pubbliche tutti i professionisti iscritti ai relativi Albi, nei limiti delle relative competenze.
Sono ammesse associazioni stabili e associazioni temporanee di professionisti, società di ingegneria. Per tutte, la normativa prevede certi requisiti minimi (ad esempio la presenza comunque di laureati e/o iscritti ai relativi Albi professionali, la pertinenza degli incarichi, eccetera).