Edilizia soglia di rilevanza: definizione
In edilizia le soglie di rilevanza corrispondono
alle fasce di importo superate le quali si applicano le disposizioni del Codice
degli Appalti: esse vengono sfruttate per individuare le varie tipologie di
procedura di gara per gli affidamenti. Le soglie di rilevanza comunitaria
per le concessioni e per gli appalti pubblici di lavori sono pari a 5 milioni e
225mila euro; sono di 209mila euro, invece, per i concorsi pubblici di
progettazione e per gli appalti pubblici di servizi e forniture che vengono
assegnati ad amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Tali soglie devono
essere applicate anche per gli appalti pubblici di forniture che sono
aggiudicati da autorità governative centrali attive nel settore della difesa.
Per i concorsi pubblici di progettazione e per gli appalti pubblici di servizi
e forniture che sono assegnati ad amministrazioni aggiudicatrici, invece,
la soglia di rilevanza è pari a 135 mila euro. Infine, è di
750 mila euro la soglia di rilevanza per gli appalti di servizi sociali.
Come si calcolano i valori stimati di un appalto
pubblico?
Il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico di forniture, servizi e lavori si basa sull'importo totale che
deve essere pagato, IVA esclusa: esso viene valutato dall'ente aggiudicatore o
dall'amministrazione aggiudicatrice e deve tenere conto della somma massima
stimata, al cui interno sono incluse tutte le forme di rinnovi dei contratti o
di possibili opzioni che sono specificati in modo esplicito nei documenti di
gara. Nel calcolo del valore stimato di un appalto, inoltre, si tiene conto dei
pagamenti o dei premi previsti per gli offerenti o per i candidati dall'ente
aggiudicatore o dall'amministrazione aggiudicatrice.
1. Quali sono le soglie di rilevanza comunitaria nei settori speciali?
Le soglie di rilevanza comunitaria
nei settori speciali sono di 1 milione di euro per i servizi sociali e i
contratti di servizi, di 418 mila euro per i concorsi pubblici di progettazione
e per gli appalti di forniture e di 5 milioni e 225 mila euro per gli appalti di
lavori. Occorre tenere presente, però, che le soglie in
questione vengono rideterminate a cadenze regolari attraverso dei provvedimenti
emanati direttamente dalla Commissione Europea.
2. Come viene scelto il metodo di calcolo del valore di un appalto?
Il calcolo del valore
stimato di un appalto, nel caso in cui a costituire l'ente aggiudicatore o
l'amministrazione aggiudicatrice siano unità operative distinte, deve tenere
conto del valore stimato complessivo di tutte le unità operative singole. Se,
inoltre, un'unità operativa singola è responsabile di determinate categorie di
un appalto o della totalità di un appalto in modo indipendente, il suo valore
viene stimato a partire dal valore che è stato attribuito dall'unità operativa.
Il valore stimato viene indicato nel momento in cui si trasmette l'avviso del
bando di gara o di indizione di gara. Se l'indizione di gara non è
prevista, il valore è quantificato quando viene avviata la procedura di affidamento
del contratto dall'ente aggiudicatore o dall'amministrazione aggiudicatrice. Un
appalto non può essere frazionato con l'intento di impedire l'applicazione
delle norme contenute nel Codice degli Appalti, a meno che non vi siano delle
oggettive ragioni che lo giustifichino. La scelta del metodo di calcolo del
valore stimato di una concessione o di un appalto, infine, non può essere
compiuta con l'obiettivo di escludere lo stesso dall'ambito di applicazione
delle norme relative alle soglie europee del Codice degli
Appalti.