Atti osceni: definizione
Il reato di atti
osceni, previsto dall'articolo 527 del Codice Penale italiano, impone una
sanzione amministrativa da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro per
chiunque compia atti osceni in un luogo esposto o aperto al pubblico o in un
luogo pubblico.
Cosa si
intende per "atti osceni"?
Gli atti
osceni sono quelli che offendono il pudore secondo il comune sentimento,
come specificato dall'articolo 529 del Codice Penale. Vengono considerati in
maniera equivalente gli atti e gli oggetti: sono osceni quelli che, stando alla
sentenza della Cassazione n. 37395 del 2004, provocano una immediata reazione
emotiva di repulsione, di turbamento o di disagio per ciò che concerne
comportamenti sessuali o organi del corpo. A proposito dei comportamenti
sessuali, si considerato il fatto che essi, per esigenze morali, per
stratificazione dei costumi, per continuità pedagogica o per istintività
ancestrale, debbano essere svolti nel riserbo e nell'intimità. La sentenza
della Cassazione n. 5308 del 1984 parla, inoltre, di levatura sociale,
intellettuale e morale, tenendo conto della sensibilità delle persone, in
funzione di un criterio storico ed evolutivo e, dunque, del momento
storico in cui il fatto incriminato si verifica.
1. Qual è il bene giuridico che viene tutelato?
Il bene
giuridico che viene tutelato è l'interesse pubblico ad assicurare la tutela
del buon costume e della moralità pubblica, come si può intuire dal fatto che
la fattispecie delittuosa degli atti osceni è collocata nel libro II,
all'interno del titolo IX, proprio là dove sono specificati i delitti contro
questi due valori. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 368 del 1992,
parla in proposito di una convivenza sociale che, in rapporto alle modalità di
espressione del costume sessuale e ai contenuti morali, deve essere in linea
con i principi costituzionali del reciproco rispetto tra le persone e della
tutela della dignità umana. In particolare, i cosiddetti atti osceni vanno a
colpire e ad offendere il pudore sulla base del sentimento comune, cioè
il sentimento di un uomo medio e maturo sia dal punto di vista psicologico che
dal punto di vista etico, che considera il fenomeno sessuale come elemento
fondamentale per qualsiasi individuo.
2. Che cosa si intende con pudore?
Per risalire
alla concezione giuridica di pudore si può fare riferimento a una
giurisprudenza non troppo recente ma non per questo poco attuale: la sentenza
n. 1809 del 1976 della Cassazione, per esempio, parla del pudore come di un
fenomeno umano e biologico che si traduce in una reazione irriflessa di
repulsione e disagio.
3. Qual è l'elemento oggettivo del reato?
Il
compimento degli atti osceni rappresenta l'elemento materiale del reato:
un reato di pericolo e comune. Perché gli atti osceni siano realizzati, è
sufficiente - secondo la sentenza n. 11541 del 1999 della Cassazione - la
visibilità astratta degli stessi da parte di altre persone non consenzienti.
Ecco perché la capacità offensiva del fatto dipende dal contesto ambientale nel
quale si verifica: la capacità di offendere il pudore deriva dalla
percepibilità dell'evento da parte di un certo numero di persone, essendo
connessa strutturalmente al requisito della pubblicità, come indicato dalla
sentenza n. 48532 della Cassazione. L'osceno è tale solo nel momento in
cui può arrivare alla percezione della collettività: quello che avviene nella
sfera privata non può essere mai considerato osceno, almeno dal punto di vista
giuridico.