Patti di famiglia conciliazione e mediazione: definizione
Il patto di famiglia è una delle materie che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, sono oggetto di mediazione obbligatoria. Questo istituto è nato con l'obiettivo di agevolare e di normare nelle aziende il cosiddetto passaggio generazionale, vale a dire il passaggio di consegne di un imprenditore al proprio figlio, destinato a prendere il suo posto. L'articolo 5 del decreto già menzionato stabilisce che chi è intenzionato a esercitare in giudizio un'azione che riguardi una controversia in relazione ai patti di famiglia deve esperire prima di tutto il procedimento di mediazione: in caso contrario, la domanda non può essere presa in considerazione.
Come si avvia la procedura di conciliazione e mediazione per i patti di famiglia?
Nel caso in cui si sia intenzionati ad avviare una procedura di mediazione, è indispensabile compilare la domanda relativa, indicando il proprio impegno a ottemperare agli obblighi di riservatezza e precisando, oltre al valore indicativo della controversia, anche la sua natura: per questo motivo occorre descrivere brevemente lo svolgersi dei fatti e le ragioni che si adducono per la presentazione della procedura. Nell'istanza bisogna anche dichiarare di accettare la tabella delle indennità e fornire tutti i recapiti delle diverse parti che sono coinvolte, inserendo - in tutti i casi in cui è possibile - gli indirizzi di posta elettronica certificata. La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento delle spese necessarie per l'avvio del procedimento: per le controversie con un valore fino a 250mila euro tali spese sono pari a 40 euro più Iva, mentre per le controversie con un valore di più di 250mila euro tali spese sono pari a 80 euro più Iva.
Gli avvocati difensori delle parti.