Silenzio della pubblica amministrazione danno da ritardo nell'emanazione del provvedimento: definizione
La legge sul procedimento amministrativo obbliga le amministrazioni di risarcire il danno ingiusto subito dal privato a causa dell'innosservanza colposa o dolosa, dei termini procedimentali previsti dalle norme.
Competente a decidere sul tali tipologia di controversie è il giudice amministrativo.
L'azione risarcitoria potrà essere esperita dall'interessato nel termine di 120 giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato ed in ogni caso tale termine non decorre fintanto il perdurare dell'inadempimento. Tuttavia il termine in questione inizierà a decorrere in ogni caso dopo un anno dalla scadenza del temine a provvedere da parte della p.a.
La giuriprudenza maggioritaria richiede che il danno subito dal privato a seguito del ritardo, sia da questi provato in modo abbastanza rigoroso.
La domanda si propone con ricorso al T.A.R. da notificarsi entro il termine previsto dalla legge all'amministrazione interessata. L'azione può essere esperita in via autonoma ovvero contestualmente alla richiesta al giudice della delcaratoria del silenzio inadempimento della p.a. (ricorso avverso il silenzio).