Abusi familiari provvedimenti: definizione
I provvedimenti contro gli abusi familiari sono strumenti
di protezione che possono essere disposti con l'obiettivo di garantire una
maggiore tutela dei conviventi o dei membri di una famiglia nel momento in cui
il comportamento di un coniuge o di un convivente è causa di grave pregiudizio
per (e quindi rischia di compromettere) l'integrità morale o fisica, se non
addirittura la libertà, dell'altro coniuge o convivente. Si tratta, in altre
parole, di misure di protezione che il legislatore prevede per tutelare i
soggetti che subiscono delle violenze all'interno del nucleo familiare da parte
del coniuge o da parte del convivente.
Quali sono le circostanze su cui i provvedimenti contro gli abusi
familiari si basano?
Le circostanze sono due: la convivenza e un comportamento che sia foriero di
un grave pregiudizio per la salute della persona che subisce
gli abusi. Per quel che riguarda la convivenza, il ricorso alle misure di
protezione può avvenire unicamente nel caso in cui la persona che compie gli
abusi e le azioni violente e la persona che li subisce vivano sotto lo stesso
tetto. Le norme che riguardano gli ordini di protezione si riferiscono solo ai
nuclei composti dai familiari che convivono, sia per evitare che i comportamenti
violenti che avvengono nel contesto domestico si protraggano, sia per
interrompere situazioni di convivenza non serena. Il requisito di convivenza,
per altro, rimane anche nell'eventualità in cui sia stato deciso un
allontanamento finalizzato a evitare nuove violenze, benché l'abitazione
familiare sia rimasta il centro degli interessi sia affettivi che
materiali.
1. Qual è la procedura da seguire per ottenere i provvedimenti desiderati?
La persona che intende richiedere una misura di protezione è tenuta a
ricorrere al tribunale del luogo in cui è domiciliata o
risiede, anche personalmente. Dopo che il ricorso è stato presentato, viene
nominato dal presidente del tribunale un giudice a cui spetta la trattazione
della causa. Il giudice, a sua volta, sente le parti e, se lo ritiene
necessario, dispone delle indagini sul loro patrimonio, sul loro tenore di vita
e sui loro redditi, provvedendo con un decreto motivato che è immediatamente
esecutivo. Il decreto può essere emesso, in caso di urgenza, dopo l'assunzione
di informazioni anche sommarie: in questo caso l'udienza a cui le parti devono
essere presenti viene fissata successivamente. In seguito all'udienza, quindi,
l'ordine di protezione viene revocato, modificato o confermato a seconda dei casi.
Il decreto può essere impugnato con un reclamo al tribunale, da presentare
entro dieci giorni dalla data in cui il decreto è stato notificato o
comunicato. A quel punto il tribunale provvede con decreto motivato in camera
di consiglio, in composizione collegiale: questo decreto non può essere
impugnato, neppure in Corte di Cassazione.
2. In cosa consistono i provvedimenti?
I provvedimenti adottati ordinano che la condotta pregiudizievole venga
cessata e che il coniuge o il convivente che si è reso responsabile degli abusi
e delle violenze venga allontanato dalla casa familiare.
Possono essere previsti anche dei provvedimenti accessori: per esempio, al
destinatario dell'ordine può essere prescritto il divieto di avvicinarsi ai
luoghi che la vittima della violenza frequenta abitualmente (la sua casa,
ovviamente, ma anche le scuole dei figli, il posto di lavoro, le abitazioni di
suoi amici o parenti, e così via). Il giudice può, inoltre, sollecitare
l'intervento dei servizi sociali, sia nel caso in cui siano coinvolti dei
figli, sia nel caso in cui non vi siano bambini di mezzo, con l'obiettivo di
sostenere la vittima ed eventualmente favorire la ricomposizione del nucleo
familiare.