Tirocinio formativo o stage: definizione
Lo
stage o tirocinio (che trova le sue fonti normative nella legge n. 196 del 1997, nel decreto ministeriale n. 142 del 1998, nel decreto legislativo n. 53 del 2003 e nella legge n. 269 del 2003), da non confondersi con il
praticantato professionale, ha lo scopo di avvicinare domanda e offerta mediante l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro al fine di far acquisire loro una conoscenza diretta dello stesso.
Va chiarito che tale inserimento in ambito aziendale non instaura tra le parti un rapporto di lavoro vero e proprio.
Il suo pregio è quello di consentire al giovane stagista un’esperienza lavorativa e la possibilità di farsi apprezzare nell’ottica di un’eventuale assunzione e all'azienda alla ricerca di personale un’economica opportunità di vedere alla prova dei giovani disponibili.
I soggetti promotori e le aziende ospitanti devono stipulare una convenzione a cui viene allegato un progetto formativo contenente gli obiettivi e le finalità perseguite dallo stage e le modalità con cui verrà svolto.
Inoltre da parte dei promotori deve essere garantita la presenza di un tutor e da parte dell’azienda ospitante di un responsabile. Sono costoro i soggetti a cui il tirocinante deve rispondere in quanto non essendo egli lavoratore dipendente non è soggetto al potere di direzione e controllo del soggetto ospitante.
La durata massima del periodo di tirocinio è graduata in relazione alle caratteristiche del soggetto beneficiario nonché al tipo di studi che ha fatto.
- Per gli studenti di scuola secondaria la durata massima consentita è di 4 mesi.
- Per i lavoratori inoccupati, i disoccupati e gli iscritti nelle liste di mobilità, nonché gli allievi degli istituti professionali statali e gli studenti che frequentano attività formative post-diploma o post-laurea entro i 18 mesi dal completamento degli studi la durata massima è di 6 mesi.
- Per gli studenti universitari, i frequentanti dottorati di ricerca, gli studenti frequentanti scuole di specializzazione la durata massima è di 12 mesi.
- Pure di 12 mesi è la durata massima per le persone svantaggiate di cui alla legge 381 del 1991, mentre per i portatori di handicap è di 24 mesi.
Compito dell’Ente promotore è quello di inviare copia della convenzione alla Regione, all’ufficio periferico del Ministero del lavoro competente in materia ispettiva ed alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e di instaurare polizza assicurativa a copertura dei rischi civili.
Compito del soggetto ospitante, invece, è quello di dare comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di tirocinio lavorativo (entro le 24 ore precedenti) al Centro Provinciale per l’Impiego.
Ulteriore compito del soggetto ospitante è quello di provvedere ad assicurare i tirocinanti contro il rischio di infortuni e malattie professionali presso l’
INAIL (voce di tariffa 0611).
L’articolo 11 del decreto legge 138 del 2011, altrimenti noto come “Manovra
di Ferragosto”, va ad incidere esclusivamente sui tirocini di tipo orientativo
e formativo esplicitamente finalizzati ad agevolare l’incontro tra i giovani
neo-diplomati e neo-laureati (anche post studi universitari quali master o
dottorato) entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, e il mondo del lavoro.
Alla luce della nuova normativa tali tirocini non possono avere durata
superiore a 6 mesi.
Tale considerazione nasce dai chiarimenti di cui alla circolare
n. 24 del 12 settembre 2011 con la quale il Ministero del Lavoro chiarisce che
l’articolo 11 del decreto legge 138 del 2011 riguarda esclusivamente i tirocini
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’inserimento nel mondo del
lavoro dei giovani.
La suddetta circolare precisa inoltre che sono esclusi dal
campo di applicazione del decreto legge 138:
- i tirocini rivolti ad ulteriori categorie di
soggetti svantaggiati ed atti all'inserimento/reinserimento al lavoro di disoccupati,
inoccupati e lavoratori in mobilità;
- quelli promossi a favore di disabili, invalidi fisici,
psichici e sensoriali (il cui collocamento avviene in applicazione della legge 68
del 1999);
- quelli promossi a favore di soggetti in trattamento
psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti e condannati ammessi a misure
alternative di detenzione;
- quelli promossi a favore di immigrati nell’ambito del
decreto flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Da quanto sopra si deduce che, nella sostanza, la “Manovra
di Ferragosto”, che è stata definita “stretta sui tirocini”, non risulta poi
così temibile com’era apparsa in un primo momento e, salvo la durata dei
tirocini per i giovani laureati e diplomati fissata ora in 6 mesi, null’altro
sembra aver mutato.
Lo stage è rivolto da una parte ai giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico (10 anni di istruzione) e dall'altra a datori di lavoro sia pubblici che privati.
Lo stage non nasce autonomamente per volontà delle aziende o degli stagisti interessati ma può essere promosso da diversi soggetti: università, scuole statali e non statali, provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri di formazione professionale (pubblici o a partecipazione pubblica), centri di formazione convenzionati con le regioni o le province, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili e centri di formazione privati autorizzati dalla regione.
Alcuni Consulenti del Lavoro, quelli delegati della Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro, sono in grado di promuovere attraverso la loro Fondazione stage formativi su input delle aziende provvedendo a tutta la prassi consistente nella stipula della convenzione, nella stesura del progetto formativo, nel rendere disponibile un tutor e nell’ottemperare a tutti gli obblighi burocratici, assicurativi e fiscali previsti dalla legge.
E' possibile ospitare quale stagista un soggetto straniero?
Sì. Nel caso di un soggetto comunitario o neocomunitario non vi è problema di alcun tipo anche se residente all’estero. Se, invece, si tratta di un soggetto extracomunitario è necessario fare un distinguo. Se soggiorna in Italia deve essere in possesso di un permesso di soggiorno per studio o lavoro; se residente all’estero deve essere in possesso del visto di ingresso rilasciato dal consolato estero, della convenzione e del progetto formativo vistato dalla Regione competente (D.M. 22.3.2006).
Lo stagista percepisce uno stipendio?
No. Senz'altro non può percepire stipendio o compenso in quanto non si tratta di un rapporto di lavoro dipendente o di qualunque altro tipo. Però può percepire un rimborso spese o una borsa di studio. In queste ultime ipotesi è necessario che venga istituito da parte dell’ospitante il Libro Unico al fine di assoggettare tali importi alle imposte sui redditi,in quanto considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (Decreto Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lettera c).
Dopo un periodo di stage presso un'azienda é corretto che questa lo assuma come apprendista?
Sì. E’ la dimostrazione che lo stage ha raggiunto il suo scopo, ossia quello di aver reso possibile un vero e proprio rapporto di lavoro.
A chi si possono rivolgere le aziende o i professionisti disponibili ad accogliere uno stagista presso di sé?
Alcuni Consulenti del Lavoro, quelli delegati della Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro, sono in grado di promuovere attraverso la loro Fondazione stage formativi su input delle aziende provvedendo a tutta la prassi consistente nella stipula della convenzione, nella stesura del progetto formativo, nel rendere disponibile un tutor e nell’ottemperare a tutti gli obblighi burocratici, assicurativi e fiscali previsti dalla legge.
E’ anche possibile rivolgersi presso una università al fine di ospitare per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi un tirocinante italiano o straniero finanziato da una borsa “Erasmus placement”.
Un'azienda può accogliere contemporaneamente più stagisti?
Sì. Ma vi sono dei limiti. Non è consentito a datori di lavoro e studi professionali privi di dipendenti a tempo indeterminato di accogliere stagisti. E’ consentito 1 solo tirocinante nelle aziende con non più di 5 dipendenti, 2 tirocinanti nelle aziende che occupano da 6 a 19 soggetti, mentre nelle aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato è consentito un numero di stagisti non superiore al 10% di detto personale.
Quali sono gli obblighi dello stagista?
L’obbligo principale è quello di svolgere l’attività formativa prevista dal progetto. Non meno importante è rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e mantenere la riservatezza su informazioni e conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione. Altri in particolare non ve ne sono, salvo quelli eventualmente previsti nella convenzione.
Può uno stagista cessare il rapporto prima del termine previsto dalla convenzione?
Sì. Naturalmente. Entrambe le parti possono cessare il rapporto in qualsiasi momento senza obbligo alcuno nei confronti dell’altra parte.
Uno stagista può svolgere presso la stessa azienda un periodo di stage in qualità di studente e poi un ulteriore periodo in qualità di laureato?
Sì, a patto che i progetti allegati alle convenzioni ed i conseguenti percorsi formativi siano differenti. (Interpello Ministero Lavoro n. 30 del 2008).