Relazione/dichiarazione di conformità barriere architettoniche: definizione
La relazione o dichiarazione di conformità per le barriere
architettoniche è un documento necessario sia per gli edifici pubblici
che per gli edifici privati. In particolare, nel caso di un'opera realizzata su
un immobile pubblico o su un immobile privato aperto al pubblico c'è bisogno
della dichiarazione di conformità alle disposizioni in vigore per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, mentre nel caso di un'opera
realizzata su un immobile privato non aperto al pubblico c'è bisogno della
dichiarazione di conformità alle disposizioni in vigore per l'accessibilità e
il superamento delle barriere architettoniche.
Come si redige una relazione o dichiarazione di conformità per le barriere architettoniche?
In sintesi, si sottoscrive un documento, denominato "Dichiarazione di conformità e relazione tecnica asseverata, di conformità alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche), nel quale il progettista delle opere dichiara, attesta e assevera sotto la propria responsabilità che l'intervento edilizio riguardante uno specifico lavoro rispetta i requisiti di adattabilità, visitabilità e accessibilità, secondo quanto riportato sugli elaborati tecnici progettuali che vengono allegati al documento stesso. Quindi, nella relazione devono essere descritte tutte le soluzioni progettuali che sono state adottate per la rimozione delle barriere architettoniche: occorre segnalare quali materiali sono stati impiegati, quali sono gli accessi alle parti comuni dell'edificio, che tipo di accorgimenti strutturali e tecnici è stato messo in pratica, e così via. Bisogna specificare, inoltre, se è stato installato, per ogni scala principale, un ascensore raggiungibile con rampe senza gradini e se è stato realizzato un accesso ai piani senza gradini, o comunque possibile con dei mezzi di sollevamento ad hoc.
La relazione o dichiarazione di conformità per le barriere architettoniche deve essere redatta, asseverata e sottoscritta da un professionista abilitato.
1. Che cosa si intende per barriere architettoniche?
Quando si parla di barriere architettoniche si fa
riferimento a qualsiasi tipo di elemento costruttivo che renda difficoltoso,
limiti o impedisca lo spostamento di una persona, o comunque ostacoli la
fruizione di un certo servizio. Il concetto viene, in genere, associato alle
persone portatrici di handicap e a coloro che devono fare i conti con una
capacità sensoriale o motoria limitata, ma in realtà le barriere
architettoniche possono costituire un ostacolo anche per gli anziani o le donne
con un passeggino. Appare evidente, comunque, che un elemento può non essere
una barriera architettonica per una persona ma può rivelarsi tale per un'altra:
c'è bisogno, tuttavia, di parametri comuni che consentano al maggior numero di
persone possibile di beneficiare della libertà di movimento, un diritto a cui
non si può rinunciare.
2. Qual è il riferimento normativo in proposito nel nostro Paese?
Il problema dell'accessibilità viene trattato in modo specifico dalla legge
13/1989, nella quale vengono precisati i termini per cui
l'accessibilità deve essere assicurata ai diversi ambienti, e in particolare
agli edifici aperti al pubblico. Con il decreto attuativo 236/1989, invece, si
presta attenzione ai tre criteri - già menzionati in precedenza - di
adattabilità, visitabilità e accessibilità. Con adattabilità si intende la
possibilità di modificare, a costi limitati, lo spazio costruito, in modo tale
che possa essere reso totalmente fruibile anche da chi ha capacità motorie
limitate; la visitabilità, invece, corrisponde alla possibilità di accedere a
un servizio igienico per ciascuna unità immobiliare e agli spazi di relazione.
L'accessibilità, infine, consiste nella possibilità di raggiungere le diverse
unità immobiliari di un edificio.