Progettazione senza barriere architettoniche: definizione
Per barriere architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Poiché nella realtà i progettisti in genere si sono dimostrati carenti in questo settore, lo Stato e le regioni hanno legiferato in merito, imponendo una serie di dettami per superare le barriere architettoniche.
Le norme vigenti prevedono il superamento delle barriere architettoniche in ogni ambiente, sia interno ad un edificio, sia esterno ad esso, sia in spazi pubblici che privati, su strade, in parchi e sui mezzi di trasporto pubblici.
Lo Stato italiano ha legiferato in materia fin dall’anno 1959, concludendo la sua attività con l’ultima legge emanata n. 13 del 09.01.1989. Ogni regione inoltre ha provveduto negli anni ad emanare proprie leggi per regolamentare la materia anche con modalità più restrittive.
Ogni progettista di opere edili, architetto, ingegnere, geometra, perito edile, può progettare il superamento delle barriere architettoniche anche senza una specifica abilitazione, purché rispetti le normative sopra descritte. Inoltre il progettista deve allegare al progetto prodotto per l’approvazione dall’Ente Pubblico di competenza una dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989.
Arch. Fulvio Emilio Aliprandi
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Monza e Brianza
Studio Fulvio Aliprandi
- visitabilità;
- adattabilità;
- accessibilità.
- accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso al piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
Una persona portatrice di handicap, residente in un edificio condominiale, può installare a proprie spese un servoscala, nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e può anche modificare l’ampiezza delle porte di accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso all’edificio, agli ascensori e alle rampe dei garages.
La legge prevede facilitazioni per le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in quanto le stesse possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.