La risoluzione, si legge nelle premesse, è stata adottata dal Consiglio sia per rispondere alle segnalazioni evidenziate dalle commissioni tributarie sia per semplificare parzialmente le disposizioni inerenti alla verifica delle assenze contenute nella risoluzione n. 4 del 2 marzo 2010. Resta salvo, naturalmente, il potere dei presidenti di commissione di autorizzare le assenze dei giudici per malattia fino a 60 giorni.
I magistrati tributari che avranno la necessità di assentarsi dalle proprie funzioni per motivi personali o professionali dovranno depositare presso la segreteria della sezione di appartenenza adeguata documentazione (anche mediante fax o Pec); la segreteria trasmetterà quindi copia dell'istanza al presidente di commissione, il quale dovrà disporre in merito (sulla scorta di quanto previsto dalla risoluzione del 14 dicembre 2010). Laddove la richiesta sia presentata senza un congruo preavviso, il presidente di commissione potrà in via straordinaria sostituire il giudice anche in deroga alle regole ordinarie di cui alla citata risoluzione del dicembre 2010.
Per il giudice che veda rigettata la propria richiesta di assenza da parte del presidente di commissione o di sezione, c'è la possibilità di avanzare ricorso direttamente al Cpgt entro 15 giorni dalla data di avvenuta conoscenza del diniego.
Si ricorda che prima dell'adozione della risoluzione in commento, che ha delegato ai presidenti la facoltà di autorizzare l'assenza ad una sola udienza, la risoluzione n. 4/2010 aveva stabilito che l'autorizzazione ad assentarsi per ragioni familiari e/o personali e per motivi professionali era di esclusiva competenza del Cpgt. L'assenza può essere autorizzata «per tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento, al fine di tutelare il benessere, lo sviluppo, l'adempimento di doveri inderogabili da parte del cittadino-giudice tributario, sia come membro di una famiglia sia come persona singola che opera nella società civile».
