Nuovo inquadramento. L'ultimo contratto sottoscritto nel marzo 2007 (in scadenza il 28 febbraio) ha introdotto un nuovo sistema di inquadramento che prevede quattro livelli (A, B, C e D), ciascuno dei quali si divide in due parametri retributivi: normale e super.
Il part-time. La durata normale dell'orario di lavoro del personale domestico è quella concordata fra le parti, entro un limite massimo di 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi, ossia entro un massimo di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni per i lavoratori non conviventi. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali da articolarsi in una delle seguenti modalità:
a) interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14;
b) interamente collocato tra le ore 14 e le ore 22;
c) interamente collocato in non più di tre giorni settimanali, nel limite massimo di 10 ore al giorno.
In tal caso, l'assunzione dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale in una delle precedenti articolazioni.
Presenza notturna. L'accordo del 1992 aveva introdotto un nuovo profilo professionale, con corrispondente minimo salariale articolato in base a tre categorie, riservata ai servizi di assistenza notturna.
Si tratta di personale, non infermieristico, espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 21 (limite sceso adesso alle ore 20) e le 8 del giorno successivo. L'attuale contratto prevede una ulteriore figura professionale (categoria unica), che si identifica in coloro che vengono assunti esclusivamente per garantire la sola presenza notturna (definita «prestazione d'attesa»), dalle ore 21 alle ore 8 del mattino. In proposito, l'accordo precisa che nel caso in cui alla lavoratrice siano richieste prestazioni diverse dalla semplice presenza, le stesse devono essere retribuite aggiuntivamente in base al minimo salariale stabilito per il personale di seconda categoria che effettua l'assistenza notturna.