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La Ctp fa il pieno

del 27/01/2011
di: di Debora Alberici
La Ctp fa il pieno
Il contrassegno Siae ha natura tributaria e le cause che lo riguardano vanno instaurate davanti alla Ctp. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1780 del 26 gennaio 2011, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in una controversia fra la Siae e dei consumatori. In particolare il Massimo consesso di Piazza Cavour ha sancito la natura tributaria del contrassegno, restando comunque irrilevante, hanno poi chiarito i giudici, il «nomen iuris attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta». Da questo deriva, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, dlgs n. 546 del 1992, «l'attribuzione delle controversie relative alla giurisdizione del giudice tributario, alla quale, infatti, appartengono tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati». Questa interpretazione non è smentita dalla previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2008, la quale detta disposizioni concernenti la società italiana degli autori ed editori. Secondo questa norma, infatti, «tutte le controversie concernenti l'attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria». Il senso della «clausola di salvaguardia» delle «competenze degli organi della giurisdizione tributaria», non può essere ridotto all'ambito delle controversie che oppongano la Siae, come ogni altro contribuente, all'amministrazione fiscale, ma deve essere inteso, anzi, come espressione della volontà del legislatore di non derogare alla giurisdizione tributaria laddove ne ricorrano i presupposti (ossia laddove la controversia che coinvolga la Siae concerna «tributi comunque denominati»).

Albo avvocati. Sempre ieri le Sezioni unite civili della Cassazione hanno depositato un'altra interessante sentenza, la numero 1782, che rafforza ed estende ancora le competenze delle commissione tributarie. In particolare gli Ermellini hanno sancito che la prestazione per l'iscrizione all'Albo degli avvocati è una tassa a tutti gli effetti. Infatti, le controversie sui contributi che i legali devono versare all'Ordine o al Cnf vanno devolute al giudice tributario. Insomma le Sezioni unite civili della Suprema corte hanno accolto il ricorso del Consiglio nazionale forense. Di fronte al Massimo consesso della Cassazione la tesi del Cnf è risultata vincente. Gli stessi giudici l'hanno definita espressamente come la soluzione più corretta. E questo perché il sistema normativo riconosce all'ente Consiglio «una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine». Questa «tassa» si configura come una «quota associativa» rispetto a un ente ad appartenenza necessaria.

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