
La collocazione della norma nel Testo unico bancario, nella sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche, aveva sollevato dubbi sul campo dell'applicazione della disposizione. In particolare «è stata avanzata l'ipotesi» sostiene la Viale, «che sia stato ristetto il campo di applicazione della norma, in termini sia soggettivi (la disposizione risulterebbe ora applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche e non più anche a quelli erogati da intermediari finanziari) che oggettivi (la disposizione non interesserebbe più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario». Dal dubbio il rischio che un'interpretazione restrittiva di tale normativa da parte delle banche e dell'Agenzia del territorio possa ripristinare, per tali mutui l'obbligo dell'autentica notarile ai fini della cancellazione delle relative ipoteche.
La Viale rassicura dunque ribadendo che la collocazione sistematica non influisce sul campo di applicazione della norma e a prevalere rimane la formulazione letterale della disposizione che dovrebbe avere la portata applicativa più ampia. Di più il sottosegretario precisa che «la restrizione del campo di applicazione della disposizione contenuta nel decreto legge n. 7 del 2007 sarebbe contraria alla delega legislativa in forza della quale è stato adottato il dlgs 141/2010».
A chiusura della questione il sottosegretario fa presente che è anche possibile intervenire con il veicolo del provvedimento correttivo al decreto legislativo 141/2010.
Cristina Bartelli