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Permessi, decide il disabile

del 26/01/2011
di: di Daniele Cirioli
Permessi, decide il disabile
I permessi della 104 li decide l'assistito. In presenza di più familiari, tutti lavoratori dipendenti e quindi potenzialmente fruitori dei tre giorni di permesso mensile, a stabilire a chi spetti il diritto sarà un'autocertificazione del disabile resa all'Inps, in cui sceglie da quale familiare vuole farsi assistere. Lo ha stabilito l'Inps come soluzione operativa per le richieste dei benefici in atto al 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (collegato lavoro) che, tra l'altro, ha limitato il diritto ai permessi a un solo familiare. E lo comunica nel messaggio n. 1740/2011, in cui annuncia l'invio di lettere-richieste con termine di risposta al 31 marzo per evitare il rigetto dell'autorizzazione ai permessi. L'appuntamento inoltre coinvolge anche i familiari entro il terzo grado del disabile richiedenti i permessi che dovranno autocertificare di avervi diritto.

La riforma della 104. La legge n. 183/2010, tra l'altro, ha riformato la disciplina dei permessi mensili (tre giorni) per assistenza ai familiari affetti da disabilità in situazione di gravità, disciplinati dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 a favore dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. L'Inps ha fornito i chiarimenti con la circolare n. 155/2010 (si veda ItaliaOggi del 4 dicembre). In quella nota spiegava, tra l'altro, che la nuova disciplina è operativa dal 24 novembre 2010 e che le domande presentate da (1) parenti e affini di terzo grado oppure (2) da più familiari, prima di tale data e non ancora istruite, sarebbero state riesaminate alla luce delle nuove norme.

I chiarimenti. È proprio su queste due problematiche che, con la nota di ieri, l'Inps detta i chiarimenti operativi. La prima situazione riguarda i permessi richiesti da parenti e affini di terzo grado del disabile. In linea di principio, sono familiari che, dal 24 novembre 2010, non hanno più diritto ai permessi mensili, salvo che «i genitori o il coniuge della persona con handicap… abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».

La seconda situazione riguarda la richiesta dei permessi da parte di più familiari perché prestano alternativamente assistenza al disabile: dal 24 novembre 2010, il diritto ai permessi «non può essere riconosciuto a più di un lavoratore».

In relazione alle due predette situazioni, l'Inps stabilisce:

a) di sospendere i provvedimenti in atto al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24 novembre 2010) e di inviare agli interessati lettere specifiche con cui richiedere di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi (si veda tabella);

b) che, qualora le predette dichiarazioni non perverranno alle sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione con effetto dal 24 novembre 2010.

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