Il danno biologico. La tutela del danno biologico è stata introdotta nell'ambito della riforma dell'Inail operata dal dlgs n. 38/2000. L'articolo 13 del provvedimento la disciplina in via sperimentale e limitatamente alla tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che alla relativa copertura finanziaria si provveda mediante il pagamento di un'addizionale da calcolarsi sui premi e sui contributi assicurativi dovuti ordinariamente. La misura dell'addizionale e le modalità di pagamento sono state stabilite in sede di approvazione delle tabelle tecniche per l'attuazione della tutela del danno biologico, con il dm 12 luglio 2000 (a regime dal 25 luglio 2000). Come precisato dall'Inail nella circolare n. 7/2006, anche per il settore agricolo opera la speciale disciplina di tutela del danno biologico in base alla quale tale danno è inteso come la «lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale della persona». Anche in quello agricolo, come negli altri settori, dunque, la copertura degli oneri relativi alle prestazioni erogate a titolo di danno biologico deve avvenire con applicazione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, la cui misura è determinata annualmente con decreto ministeriale.
L'addizionale per il 2009. Per la copertura finanziaria del danno biologico in agricoltura, relativamente al primo periodo di vigenza della nuova tutela (il triennio 2000/2002), la fissazione dell'addizionale è avvenuta con dm 27 aprile 2004. Il provvedimento ha stabilito un'addizionale dell'1,42% del contributo versato per gli stessi anni. Per gli anni seguenti, invece, il ministro dell'economia ha espresso parere favorevole a che la determinazione dell'addizionale fosse operata mediante l'aliquota di specifica competenza, quindi anno dopo anno. Così è stato per il 2003, anno per il quale il dm 8 agosto 2005 ha fissato la misura dell'addizionale al 3,93%; per i successivi anni 2004 e 2005, per i quali la misura è stata del 4,25% (per il 2004) e del 4,10% (per il 2005) come previsto dal dm 25 ottobre 2007; e così per l'anno 2008, per il quale la misura è stata del 2,42% come previsto dal dm 21 aprile 2009. Infine, il dm 21 ottobre 2010 appena apparso in Gazzetta Ufficiale approva la determina del presidente dell'Inail n. 15/2010 (si veda ItaliaOggi del 9 luglio 2010) che ha calcolato la misura dell'addizionale per l'anno 2009 sulla base della nota tecnica della consulenza statistico attuariale del 20 aprile 2010. La misura dell'addizionale è stata così fissata all'1,60% del contributo assicurativo dovuto per lo stesso anno 2009. Quanto alla materiale applicazione dell'onere, come è già avvenuto nel passato, la gestione sarà certamente affidata all'Inps in quanto istituto competente, ordinariamente, alla riscossione unificata dei premi e contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e dai lavoratori autonomi del settore agricolo.