Queste le principali novità dei modelli per la dichiarazione annuale Iva 2011, definitivamente approvati con un provvedimento dell'agenzia delle entrate datato 17 gennaio 2011, pubblicati ieri nel sito internet dell'agenzia.
La nuova procedura per il rimborso annuale. Dall'avvento del modello Unico e fino all'anno scorso, il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale doveva essere chiesto presentando all'agente della riscossione il modello VR (per le società controllanti, il prospetto 26/PR), a decorrere dal 1° febbraio e fino al termine di scadenza per la presentazione (distinta) della dichiarazione annuale.
Da quest'anno, attuando le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del dl 78/2009, l'agenzia delle entrate ha mandato in soffitta il predetto modello, sostituendolo con un quadro analogo inserito all'interno della dichiarazione, sia di quella integrale, sia della versione semplificata (cosiddetto modello Base). Con le predette disposizioni, infatti, è stato previsto che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, oppure chiedere a rimborso il credito annuale Iva, possono presentare la dichiarazione stessa in forma autonoma (dunque a partire dal 1° febbraio), sicché è venuta meno la ragione giustificatrice del modello VR, che era stato istituito, a suo tempo, per consentire di avviare la procedura del rimborso in anticipo rispetto al momento successivo di presentazione del modello Unico.
Come spiegano le istruzioni, dunque, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR, oppure, per la società capogruppo, il prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2011.
La soppressione del modello VR non interferisce comunque con la procedura di rimborso cosiddetta semplificata (o da «conto fiscale»): il quadro VR, infatti, prevede nel rigo VR2 la consueta specificazione dell'importo chiesto a rimborso con la predetta procedura, che sarà erogato direttamente dall'agente della riscossione entro il limite massimo annuo di 516.456,90 euro, elevato a un milione di euro per i subappaltatori edili che nell'anno precedente hanno realizzato almeno l'80% del fatturato in regime di inversione contabile. A questo proposito, anzi, si segnala una prima novità del quadro, rispetto al vecchio modello, ossia l'introduzione di una casella (rigo VR7) riservata proprio ai subappaltatori che, trovandosi nella predetta condizione, in base alle disposizioni del comma 6-ter dell'art. 35 del dl n. 223/2006 fruiscono di un limite annuo quasi doppio per la compensazione. Sebbene le istruzioni riferiscano tale limite speciale soltanto alla compensazione, infatti, esso vale anche per il rimborso semplificato, come del resto chiarito a suo tempo dall'agenzia con la circolare n. 37/2006. Un'altra novità del quadro si rinviene nel rigo VR9, nel quale i contribuenti cosiddetti «virtuosi» devono evidenziare tale condizione e specificare l'importo del rimborso erogabile senza prestazione di garanzia. Le istruzioni ricordano che questi contribuenti devono autocertificare tale status (in merito alla presentazione dell'autocertificazione, si vedano i chiarimenti forniti dall'agenzia con la recente risoluzione n. 9/2011).
Infine, una novità semplicemente di ordine formale è il rigo VR6, destinato ai contribuenti aventi diritto al rimborso prioritario, che devono indicare in tale rigo il codice, rilevabile dalle istruzioni, corrispondente alla situazione in base alla quale vantano tale diritto (la medesima informazione, nel vecchio modello, era allocata tra i dati del contribuente, ora non più necessari).
Prestazioni intracomunitarie. Nel quadro VE debutta il rigo VE39, nel quale va riportato l'ammontare delle prestazioni di servizi generiche, non soggette all'Iva a sensi dell'art. 7-ter del dpr 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue. Queste prestazioni, anche se non territoriali per effetto della riforma del 2010, sono comunque assoggettate all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, comma 6, del dpr 633/72 e, conseguentemente, all'obbligo di registrazione, ragion per cui il loro ammontare viene richiesto anche nella dichiarazione annuale. Si tratta, però, di operazioni che non concorrono alla formazione del volume d'affari; pertanto l'importo del rigo VE39 non confluisce nel successivo rigo VE40 (volume d'affari).
Si segnala, infine, correlativamente, la soppressione di uno dei campi interni del rigo VE30, precisamente quello nel quale andava riportato l'importo delle prestazioni di servizi intracomunitarie che fino al 31/12/2009 fruivano del trattamento di non imponibilità e concorrevano al plafond degli esportatori abituali, e che adesso trovano posto nel nuovo rigo VE39.