A riprova di ciò, il dlgs 179/2009, nell'allegato uno (parte quarta), salva integralmente dalla ghigliottina una legge che modifica e integra proprio la 283/1962. Si tratta della legge 441/1963. Quindi, ne deriva che il legislatore, dando per scontato che la legge 283/1962 restasse in vigore, ha ritenuto di dover salvare dalla ghigliottina una norma che va a modificarla. Cosa, peraltro, confermata ieri, in serata, da una nota dello stesso ministro Calderoli.
Per il resto, la semplificazione normativa, in ossequio alla delega prevista dall'art. 14, commi 14-17, della legge 246/2005, disponeva l'abrogazione dal 16 dicembre 2010 di tutte le leggi anteriori al 1970, non considerate indispensabili a fini dell'ordinamento e non espressamente salvate, con dlgs appositi.
Per la cronaca, l'ultimo dei decreti salva-leggi risale al 13 dicembre scorso, allorquando il consiglio dei ministri salvò dalla tagliola 10 mila provvedimenti (si veda ItaliaOggi del 14 dicembre 2010), approvando due decreti legislativi e un dpr. A seguito di essi, il 16 dicembre la ghigliottina è scattata per 168.505 atti normativi primari e secondari. Questi sono andati ad aggiungersi ad altre 35 mila leggi soppresse nel 2008 con i decreti legge n.112 e n.200. In totale, a conti fatti, l'ordinamento italiano ha detto addio a 205.705 provvedimenti.
Lo scenario post abrogazione. Ipotizzando, per assurdo, che la legge 283/1962 fosse stata davvero abrogata dal taglialeggi, cosa sarebbe successo? Secondo quanto riportato dai giornali nel fine settimana, risulterebbero cancellati i reati connessi all'adulterazione degli alimenti. Di conseguenza, un comportamento doloso in tal senso non sarebbe più perseguibile. Né giudicabile, perché il reato non sussiste più. Questa interpretazione non è esatta. Infatti, anche in caso di abrogazione della legge 283/1962, i reati alimentari esistono, nel codice penale (art. 440 e seguenti). E, dunque, sono perseguibili in giudizio. Sia in caso di dolo, che di colpa. Ciò che cambia, invece, è l'efficacia del procedimento. In caso di abrogazione della legge 283/1962, infatti, in sede di giudizio bisognerebbe dimostrare la «pericolosità in concreto» della condotta incriminata. Non varrebbe, cioè, la mera constatazione di «pericolosità in astratto» dell'adulterazione. Il che, in pratica, si traduce nella mera nomina di un perito, che dovrà testimoniare, in sede di giudizio, se e quanto quella eventuale adulterazione alimentare sia pericolosa per l'uomo.
