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Tutoraggio esteso, no nuovi oneri

del 15/01/2011
di: di Andrea Bongi
Tutoraggio esteso, no nuovi oneri
Le grandi imprese sottoposte al tutoraggio fiscale esteso non devono temere nuovi e particolari obblighi. I nuovi criteri selettivi introdotti dalla legge finanziaria 2011 sui controlli formali delle dichiarazioni dei redditi consentiranno di migliorare la proficuità per l'erario di tali attività. La revisione congiunturale degli studi di settore, operata per le annualità 2008 e 2009, costituisce un limite oggettivo per l'applicazione retroattiva delle versioni evolutesi proprio a decorrere dai suddetti periodi d'imposta.

Sono queste, in estrema sintesi, le precisazioni fornite ieri dall'agenzia delle entrate in materia di accertamento durante la teleconferenza di ItaliaOggi.

Tutoraggio fiscale grandi contribuenti.

Recentemente con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 20 dicembre scorso è stata ampliata la platea dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni sul c.d. tutoraggio fiscale contenute nell'articolo 27 del decreto legge n. 185/2008. In ordine ad eventuali nuovi obblighi per tali soggetti la risposta delle entrate è stata secca e lapidaria: «...tali contribuenti non sono soggetti a particolari o ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di imprese...».

L'abbassamento della soglia dei ricavi e dei volumi d'affari da 300 a 100 milioni di euro ed il conseguente ampliamento della platea delle imprese sottoposte al tutoraggio non deve quindi essere fonte di preoccupazione per le stesse in ordine alla presenza di particolari obblighi strumentali derivanti da tale procedura di controllo. L'inserimento nella platea dei soggetti ai quali si applica il tutoraggio fiscale di cui al dl 185/08, si legge nel testo della risposta, significa semplicemente che tali imprese sono destinatarie di una particolare forma di analisi da parte dell'agenzia delle entrate volta ad individuare, per ciascuna di esse, il livello di rischio di evasione ed elusione.

Quanto ai risultati del tutoraggio le entrate hanno precisato come lo stesso «...ha fatto registrare già dai primi anni di attuazione risultati significativi sia in termini di miglioramento del livello di adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti, sia in termini di maggiore efficienza ed efficacia delle attività di controllo».

Controlli formali e selezione del rischio

Su questa novità inserita dalla legge finanziaria 2011, le entrate hanno avuto modo di precisare come l'attività di selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale basata su specifiche analisi del rischio di evasione è sostanzialmente finalizzata al miglioramento della proficuità dell'attività stessa.

I criteri selettivi individuati a seguito della citata analisi, hanno precisato le entrate nella risposta sull'argomento, «..consentono di individuare in modo mirato gli elementi più significativi sui quali indirizzare l'attività di controllo formale delle dichiarazioni da parte degli uffici».

Retroattività studi di settore anni 2008 e 2009

In via generale gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati in sede di accertamento, se più favorevoli al contribuente, anche per periodi d'imposta precedenti rispetto a quelli della loro entrata in vigore. Poiché sui periodi d'imposta 2008 e 2009, a causa della crisi economico finanziaria, sono stati introdotti nelle versioni software degli interventi correttivi di natura congiunturale costruiti sulla base di apposite analisi finalizzate a sterilizzare alcuni degli effetti della crisi stessa, il loro utilizzo in chiave retroattiva appare non ammissibile. L'utilizzo retroattivo degli studi in parola, si legge nella risposta delle entrate «...non è ammissibile in quanto non idoneo a stimare correttamente la capacità dell'operatore economico di produrre ricavi o compensi per annualità diverse da quelle per le quali si è verificata la specifica congiuntura. Al contrario, le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti del 23 dicembre 2008 e 12 marzo 2010, non comprensivi quindi dei successivi interventi correttivi potranno essere utilizzate, come in precedenza evidenziato, anche per i periodi precedenti a quello in evoluzione».

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