
Lo scopo della norma era quello di semplificare la conversione del rapporto di lavoro determinato attraverso la corresponsione di un risarcimento imposto dal Legislatore.
Vi è da dire invece che la giurisprudenza attraverso una recente sentenza in materia, ha reso problematica l'applicazione della sopraindicata normativa.
Il tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 528 del 29 11 2010, nel riconoscere la nullità del termine per la totale mancanza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive (art.1 dlgs. 368-2001 eccezione del termine) ha:
- disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla sentenza;
- ordinato il pagamento dell'indennità risarcitoria come stabilito dal Collegato lavoro.
La recente giurisprudenza pertanto ha aperto un'interessante discussione circa la natura dell'indennità risarcitoria, ovvero se la stessa sia da considerarsi come:
- sostitutiva della conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato;
- alternativa rispetto alla retribuzione persa dal lavoratore fino alla sua riassunzione in servizio;
- aggiuntiva sia alla conversione del rapporto di lavoro e sia alla retribuzione persa dal lavoratore.
Come si può ben notare il tribunale di Busto Arsizio ha optato per la terza soluzione dando il via a importanti dubbi interpretativi in relazione all'art. 32 della legge 183/2010. Pur non entrando nel merito della sentenza sembra opportuno, considerato l'impatto economico, segnalare la vicenda all'attenzione di tutti gli operatori in attesa degli ulteriori e doverosi approfondimenti giuridici.
Celeste Vivenzi