
È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 1 della citata Finanziaria 1998, lo sconto fiscale per le ristrutturazioni edilizie è applicabile anche agli interventi relativi alla realizzazione o all'acquisto (in questo caso limitatamente al costo di costruzione) di autorimesse o posti auto pertinenziali. Ed è proprio il vincolo pertinenziale a costituire l'indispensabile requisito per l'accesso al beneficio tributario. Sul punto, l'amministrazione finanziaria aveva già chiarito in passato che, qualora l'atto di acquisto di box pertinenziali fosse stato stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, per garantire la detraibilità di questi ultimi era necessaria l'esistenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato (circolare n. 55/E del 2002 e risoluzione n. 38/E del 2008). In tal modo, infatti, nonostante lo sfasamento temporale tra il pagamento e il passaggio giuridico di proprietà del bene, l'esistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box è garantita dal preliminare di compravendita.
In assenza del compromesso, ricordano invece le Entrate, i contribuenti non risultano né proprietari né promissari acquirenti della pertinenza: manca, cioè, il vincolo pertinenziale al momento del pagamento. Pertanto, eventuali acconti versati attraverso bonifico prima dell'atto notarile non risultano detraibili.
Nel caso in commento, tuttavia, il bonifico era stato effettuato in data coincidente con quella del rogito, sebbene in orario antecedente alla firma dell'atto. Ciò, secondo l'Agenzia, non inficia la possibilità di accedere al beneficio: la detrazione Irpef del 36% risulta dunque applicabile (a patto, naturalmente, che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge). Vero è che nel momento del pagamento, in assenza di preliminare registrato, il box oggetto della richiesta di detrazione non era ancora stato formalmente destinato al servizio dell'abitazione: tuttavia, conclude la risoluzione, «qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell'arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata».