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Illegittimo l'accertamento all'ex legale rappresentante

del 13/01/2011
di: La Redazione
Illegittimo l'accertamento all'ex legale rappresentante
È illegittima la notifica degli atti impositivi da parte del fisco al legale rappresentante dell'azienda, già cessato dalla carica.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 613 depositata il 12 gennaio 2011, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Il caso riguarda un'azienda edile romana. Il fisco aveva notificato un rettifica della dichiarazione dei redditi al legale rappresentante cessato dalla carica due anni prima.

Per questo l'atto impositivo era subito stato impugnato di fronte alla commissione tributaria provinciale della Capitale.

I giudici avevano accolto l'istanza, avendo ritenuto nulla la notifica e «insuscettibile di sanatoria» essendo il perfezionamento avvenuto dopo la scadenza del termine dell'accertamento. Stessa sorte in secondo grado, di fronte ai giudici regionali del Lazio.

A questo punto l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo.

La sezione tributaria lo ha respinto in tutti i suoi punti precisando che «la decisione impugnata è conforme al principio secondo cui in tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.». Ma non solo, se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con il recapito dell'atto impositivo al legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente. Oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società. Ma c'è ancora un altro caso. Ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), «la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c.».

Anche la Procura generale della suprema corte ha chiesto al Collegio della sezione tributaria chiamato a decidere di confermare l'illegittimità della notifica.

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