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Bonus e stock option più tassati

del 05/01/2011
di: di Duilio Liburdi
Bonus e stock option più tassati
Più leggere le buste paga di dirigenti e collaboratori del settore finanziario: il prelievo aggiuntivo del 10% sulle stock option riduce di fatto la retribuzione percepita. Peraltro, l'aliquota addizionale in questione andrà applicata su una base imponibile che non ha più alcuna particolare agevolazione nel concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente od assimilato a quello di lavoro dipendente. I codici tributo per l'applicazione del prelievo sono stati fissati dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 1 di ieri (si veda tabella).

La norma di riferimento. Con l'art. 33 della manovra estiva è stata introdotta una tassazione aggiuntiva sui bonus e sulle stock option di dirigenti e amministratori del settore finanziario nel momento in cui tali componenti, raggiungono il triplo della retribuzione fissa. Si tratta di una aliquota addizionale Irpef pari al 10% che viene trattenuta dal sostituto di imposta al momento di erogazione (vi è da ritenere nel momento in cui si ha contezza che l'erogazione in questione abbia superato il triplo della retribuzione fissa). Una volta identificate le componenti retributive soggette alla applicazione di tale aliquota addizionale, va comunque tenuto in considerazione come, con particolare riferimento alle stock option, non sempre è possibile parlare di erogazione ma, più in generale, si tratterebbe del momento dell'assegnazione. La norma appare operativa sin dal 2010 e, in relazione alla modalità operativa del prelievo, la risoluzione di ieri ha appunto istituito i codici tributo per il versamento.

La determinazione della base imponibile. Il riferimento normativo è ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario. La seconda di queste figure è identificabile, evidentemente, con gli amministratori delle società che operano nel predetto settore e che, in alcune ipotesi, sono percettori di bonus monetari di estrema rilevanza. Posto che da un punto di vista tributario la tassazione viene effettuata nell'ambito del reddito di lavoro dipendente e di quello assimilato al lavoro dipendente, la necessità di rispettare il criterio di tassazione per cassa non comporta particolari problematiche in relazione all'ipotesi di erogazione dei bonus che sono da ritenere dei componenti aggiuntivi monetari della retribuzione fissa e che, una volta superato il triplo della stessa, sono appunto assoggettati ad aliquota addizionale del 10%. Più articolata potrebbe essere la vicenda legata alla attribuzione delle stock option tenendo in considerazione che il dl 112/2008 ha abrogato le disposizioni del comma 2, lett. g-bis) dell'art. 51 Tuir. Sino all'abrogazione, la norma prevedeva un sistema che poteva comportare la non assoluta e piena rilevanza delle stock option alla formazione della base imponibile. In sostanza, per le assegnazioni effettuate sino a tutto il 24/6/2008, la norma sopra richiamata prevedeva come non concorresse a formare il reddito «la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito». L'applicazione della norma di favore era peraltro condizionata alla ricorrenza delle condizioni fissate dal comma 2 bis dell'art. 51 Tuir e cioè esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Inoltre, la disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rendeva applicabile esclusivamente quando ricorrevano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'opzione fosse esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

b) che, al momento in cui l'opzione fosse esercitabile, la società risultasse quotata in mercati regolamentati;

c) che il beneficiario mantenesse per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Una volta venute meno, dal 25 giugno 2008, le condizioni (comunque molto stringenti per l'esonero da tassazione) previste dalla norma, la valorizzazione delle stock option avviene dunque al valore normale e tale elemento costituisce la base imponibile tenendo conto, eventualmente, di quanto corrisposto dal dipendente o dal collaboratore.

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