Non rientrano nell'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall'amministrazione finanziaria (per esempio, importazioni, esportazioni operazioni con paesi black list e le operazioni già comunicate come, per esempio, le operazioni del quadro Ac Condomini). Sono invece soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni Intrastat, le esportazioni indirette e le forniture fatte a privati residenti in paesi black list (in quanto queste operazioni non rientrano nella classica comunicazione black list).
Quindi, per il periodo d'imposta 2010, la soglia è stata portata a 25.000 euro; limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione e la scadenza della comunicazione telematica è prevista per il 31 ottobre 2011 . Dal 2011 invece la scadenza della comunicazione è prevista per il 30 aprile 2012 e riguarderà:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla soglia di 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata;
2) inoltre il limite è elevato a 3.600 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura (corrispettivi) e, per questo tipo di operazione, l'obbligo di comunicazione scatta a far data dal 1° maggio 2011.
Per il supero dei 3.000 euro e dei 3.600 euro (nel caso di corrispettivi) bisogna ricordare che eventuali operazioni collegate ma fatturate in modo frazionato (come, per esempio: contratti di fornitura, appalto e somministrazione) vanno assunte in maniera globale e, pertanto, in caso di supero dei limiti previsti, soggette a comunicazione tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Le sanzioni previste in caso di omessa, incompleta o errata comunicazione, vanno da euro 258 a euro 2.065. Infine viene prevista la possibilità di rinviare la comunicazione, entro 30 gg. dalla scadenza del termine, previo annullamento del precedente invio.
