
Contro l'atto impositivo la Spa aveva presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma e aveva vinto. I giudici avevano accolto le ragione della contribuente. Poi le cose erano andate diversamente in secondo grado. Infatti la commissione tributaria regionale del Lazio aveva ribaltato la vicenda accogliendo il gravame dell'amministrazione finanziaria. L'azienda non si è arresa e ha presentato ricorso in Cassazione ma, ancora una volta senza successo. In particolare la difesa aveva lamentato che i giudici di merito avessero ritenuto che l'avviamento, quale immobilizzazione immateriale, non fosse sensibile alle vicende successive alla iscrizione della posta in bilancio e pertanto che le perdite di valore dei beni aziendali non incidessero su questo dato, «dovendo semmai essere considerate nella valutazione iniziale del valore di avviamento di cui si trattava, relativo all'acquisizione di due rami di azienda di diverse società».
La Cassazione ha respinto tutti i motivi del ricorso rendendo così definitiva la decisione pro-fisco.
La sezione tributaria ha motivato la decisione spiegando che « dalla adozione di un metodo di calcolo dell'avviamento basato sul valore residuo dei contratti di locazione di veicoli in atto al momento della cessione, in sé valido sia perché non contestato sia perché rientra nel novero di molti criteri alternativi applicabili, non deriva una diminuzione del valore negli esercizi successivi solo perché alcuni degli elementi presi a base per il calcolo iniziale sono successivamente variati in peius».
In altre parole, ha chiarito il Collegio di legittimità, «il valore dell'avviamento comunque determinato all'inizio non è infatti legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio usato inizialmente si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore». Quindi a queste fattispecie è applicabile l'articolo 68 del Tuir sull'ammortamento del valore di avviamento, dato in sé non modificabile con il criterio adottato dall'azienda. Anche la Procura generale aveva concluso per il rigetto del ricorso dell'impresa.