La locazione era completamente sfuggita alla tassazione Iva perché, secondo la normativa del Regno Unito, si trattava di locazione finanziaria, ossia di una prestazione di servizi che, in base alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2009, si considerava effettuata in Germania, paese del prestatore, mentre per la normativa tedesca l'operazione costituiva una cessione di beni territoriale nel Regno Unito.
Atteso, dunque, che sui canoni di leasing non era stata applicata alcuna imposta, l'amministrazione finanziaria aveva negato la detrazione dell'Iva pagata dalla società all'atto dell'acquisto dei veicoli, sostenendo che, in base alla sesta direttiva, nessuna detrazione può essere riconosciuta per l'acquisto di beni successivamente utilizzati per operazioni non soggette all'imposta. Secondo l'amministrazione, inoltre, la società aveva adottato una condotta abusiva, in quanto il meccanismo giuridico attuato mirava essenzialmente ad ottenere un vantaggio fiscale contrario agli obiettivi della direttiva, essendo i termini dell'operazione stati congegnati per poter sfruttare le differenze nella trasposizione della normativa comunitaria nel Regno Unito e in Germania. Il giudice nazionale, dubitando della soluzione, decideva di interpellare la Corte di giustizia, chiedendo in primo luogo se l'art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che uno stato membro può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell'Iva versata sull'acquisto di beni effettuato in tale stato, che siano stati poi utilizzati ai fini di operazioni di leasing effettuate in un altro stato membro, nel quale tali operazioni non sono state assoggettate all'imposta.
Al riguardo, la Corte ha osservato che è indubbio che tali operazioni, qualora fossero state compiute da una società con sede nel Regno Unito, avrebbero comportato il diritto alla detrazione dell'Iva «a monte». La direttiva accorda tale diritto anche qualora i beni siano utilizzati ai fini di operazioni successive effettuate all'estero, che darebbero diritto alla detrazione qualora fossero state effettuate all'interno dello stato membro interessato, pertanto la detrazione pretesa dalla società è legittima e non è pregiudicata dal fatto che l'operazione «a valle» non sia stata tassata a causa della diversa qualificazione dell'operazione da parte dello stato membro interessato.
Quanto alle altre questioni, dirette a verificare se la direttiva consenta all'amministrazione finanziaria di negare la detrazione, in circostanze come quelle descritte, in base al principio del divieto di pratiche abusive, dopo avere ricordato la propria giurisprudenza in materia la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, le singole operazioni controverse hanno avuto luogo tra due parti tra le quali non intercorrono rapporti giuridici, non presentavano carattere artificioso e sono state effettuate nell'ambito di normali scambi commerciali. Esclusa, dunque, la configurabilità dell'abuso di diritto, la Corte ha concluso ricordando che i soggetti passivi sono generalmente liberi di scegliere la forma di conduzione degli affari che permetta loro di limitare la contribuzione fiscale.
