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Il Tfr a conguaglio entro marzo

del 28/12/2010
di: di Domenico Comegna
Il Tfr a conguaglio entro marzo
Da quando anche il Tfr entra nel conguaglio contributivo, le aziende tenute al versamento al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps (quelle con almeno 50 addetti), che devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate, hanno più tempo per le dovute operazioni: sino al 16 marzo 2011. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di «gennaio 2010». È quanto precisa, tra l'altro, l'Inps nella maxi-circolare n. 162/2010. Si tratta della consueta operazione attraverso cui il datore di lavoro perviene all'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo e conseguente effettuazione del prelievo sulle retribuzioni erogate durante l'anno ai lavoratori dipendenti.

Elementi variabili

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenerne conto in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori. Si tratta di compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore).

L'Istituto (circolare n. 117/2005) tra le variabili retributive ha ricompreso anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. A tale riguardo, mentre non occorre operare alcun accorgimento per assunzioni intervenute nei mesi da gennaio a novembre, ove le stesse avvengono a dicembre con corresponsione dei ratei nella retribuzione di gennaio, occorre ricomprendere l'importo di questi ultimi, sia tra le variabili in aumento della denuncia Dm10 (codice A000), sia nell'elemento dell'EMens «VarRetributive» (contenuto in «DatiRetributivi»), attributo Anno Precedente, «AumentoImponibile». Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2010, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2011, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l'elemento «VarRetributive» di «DenunciaIndividuale», allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione e anche gli «imponibili negativi» con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Ai fini della imputazione nella posizione contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2010), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2011, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche ai fini della certificazione Cud/2011 e della dichiarazione 770/2011, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2010. La sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

Massimale contributivo

La riforma Dini (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995) ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva. Tale massimale, rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat, per l'anno 2010 è pari a 92.147,00 euro (93.437,00 per il 2011). Lo stesso, ricorda la nota, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Ivs), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Per il trattamento contributivo, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 177/1996, ossia devono sottoporre a tutte le contribuzioni, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, saranno versate solo le contribuzioni minori (esposte con il codice tipo contribuzione “98”). A tal fine l'Inps ricorda che: il massimale non è frazionabile a mese; nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano; nel caso di coesistenza nell'anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa e viceversa. Nel caso in cui i datori di lavoro, per effetto di inesatta determinazione dell'imponibile nel corso dell'anno, abbiano versato il contributo Ivs sulla parte eccedente il massimale di 92.147,00, provvederanno in sede di conguaglio al recupero del contributo.

Contributo aggiuntivo

L'art. 3-ter della legge n. 438/92 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2010 era pari a 42.364,00 euro, 3.530,00 euro mensili (42.958,00 euro nel 2011). Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. Ai fini delle operazioni di conguaglio (i codici sono indicati nella circolare) gli elementi variabili della retribuzione, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2010, non incidono sulla determinazione del tetto 2010 di 42.364,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, le componenti variabili vengono considerate retribuzione di gennaio 2011. Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Fringe benefit

L'art. 51 comma 3 del Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 euro, l'azienda che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati. Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura, di proprietà del datore di lavoro e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, sempre il Tuir (art. 51, comma 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe Aci = misura del fringe benefit).

Prestiti ai dipendenti

Dal 1° gennaio 2000, ai fini della determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir.) si deve assumere quale parametro di riferimento il tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente al termine di ciascun anno (1%).

Stock option

L'art. 82, comma 24-bis, della legge n. 133/09 ha previsto, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option, che si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari. Ai fini dell'applicabilità del regime esonerativo di cui trattasi:

  • il piano azionario non deve essere generalizzato;

  • l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste;

  • il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari.

    Per le modalità di recupero della contribuzione versata ma non dovuta sulle azioni assegnate dal 25 giugno 2008, si richiamano le istruzioni fornite nel messaggio n. 25602/2010. Ove le operazioni di recupero si riferiscono a lavoratori non più in forza alla data del 1° gennaio 2010, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Dm10/v) e, contestualmente, riproporre il flusso EMens del mese nel quale hanno provveduto al versamento della contribuzione, valorizzando il corretto imponibile.

    Conguagli Tfr

    Per quanto riguarda i versamenti delle quote di Tfr non destinate ad un fondo complementare da parte di dipendenti di imprese con almeno 50 addetti, è stato chiarito (circolare n. 70/2007) che il versamento delle quote va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

    Rivalutazione Tfr

    La nota ricorda che anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato (ex 2120 c.c.) alla fine di ciascun anno (con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'Istat), ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento (al netto dell'imposta sostitutiva) deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'imposta sostitutiva del 11% (ex dlgs. n. 47/2000), che grava sul lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di «dicembre 2010», salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di «febbraio 2011». Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di Tfr trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat. A tale riguardo, la circolare fa presente che il coefficiente valido per il mese di ottobre 2010 è 2,354565.

    Adempimenti a carico azienda

    Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2010 sono state versate quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul Tfr accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate, l'imposta sostitutiva dell'11%. L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva, sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi, potranno in ogni caso essere restituite. La gestione del Tfr al Fondo di Tesoreria sul flusso Uniemens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni «Denuncia individuale» e «Denuncia aziendale», secondo le modalità descritte nel documento tecnico.

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