La mancata produzione di quanto richiesto (il contribuente aveva risposto all'invito dell'ufficio comunicando che non era in possesso degli atti di provenienza, e che, comunque, questi erano già in possesso dell'amministrazione finanziaria e quindi non potevano essere richiesti) aveva indotto l'ufficio ad accertare la plusvalenza ritenendo pari a zero il valore di provenienza. La Commissione provinciale di Milano ha accolto il ricorso presentato dal contribuente confermando tutti i motivi proposti nel ricorso. I giudici provinciali hanno infatti osservato come l'Ufficio finanziario, indipendentemente dalla documentazione eventualmente prodotta dal contribuente, era comunque autonomamente in grado di reperire la documentazione necessaria per determinare il valore iniziale dei terreni; valore che, anche se proveniente da successione, per una eventuale plusvalenza ai fini delle imposte dirette, (indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 82 comma 2, ultimo periodo, del «vecchio» Tuir 917/86 oggi articolo 68 del «nuovo» Tuir 917/86 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 328/2002), andava comunque rivalutato in base alla variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'art. 6 della legge 212/2000 (statuto del contribuente) al comma quattro stabilisce che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni, aggiunge il collegio provinciale, «sono, peraltro, già direttamente in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche e per espressa disposizione normativa (articolo 6 della legge 212/2000) non possono essere richieste al contribuente».
