Consulenza o Preventivo Gratuito

Alle coop sociali spetta la cigs

del 23/12/2010
di: di Daniele Cirioli
Alle coop sociali spetta la cigs
I soci dipendenti di cooperative sociali di tipo b (finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate) possono accedere della cigs. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 44/2010 di ieri, che risponde alla richiesta dell'Unci sull'applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui alla legge n. 223/1991 alle cooperative sociali ex legge n. 381/1991.

In primo luogo, il ministero precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni afferenti la cigs e la mobilità, risulta essenziale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la coop. Quindi evidenzia che le cooperative sociali hanno per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e che si distinguono in coop di tipo a) per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di tipo b) per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate. La disciplina della cigs si applica soltanto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi e che operano in particolari settori economici (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, commerciali ecc.). Ne consegue pertanto, spiega il ministero, che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono a un settore non rientrante tra quelli sopra indicati e pertanto non sono ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla cigs. Le cooperative di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità perseguita, possono godere della cigs, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell'ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla normativa di riferimento. Ovviamente, aggiunge il ministero, anche per tali cooperative deve risultare accertato il perfezionamento della posizione contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria per l'accesso alla cigs. Infine, l'interpello precisa che non possono evidentemente beneficiare della cigs i soci volontari in quanto, svolgendo prestazioni a titolo volontario, in loro non si riscontra il necessario requisito del rapporto di lavoro subordinato.

vota