Soggetti obbligati
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi dell'Iva che effettuano o ricevono operazioni rilevanti ai fini del tributo, ossia cessioni di beni e prestazioni di servizi. In caso di operazioni straordinarie o di trasformazioni intersoggettive (fusioni, incorporazioni, ecc.) nel corso del periodo d'imposta, se il soggetto «dante causa» si è estinto, il soggetto subentrante deve comunicare anche i dati del primo; in caso contrario, ciascun soggetto comunica le proprie operazioni.
Oggetto
della comunicazione
Vanno comunicate tutte le cessioni e prestazioni rese e ricevute, per le quali siano dovuti contrattualmente corrispettivi di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta, ovvero a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione. Al fine di verificare la soglia per la sussistenza dell'obbligo:
- nel caso di più contratti collegati, si tiene conto dell'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti da tutti i contratti
- nel caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione ecc.), si tiene conto dei corrispettivi dovuti in un anno solare.
Operazioni escluse
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni, delle quali, come si diceva, l'amministrazione finanziaria viene comunque a conoscenza:
- importazioni
- esportazioni di cui all'art. 8, lett. a) e b), del dpr 633/72
- cessioni e prestazioni, registrate o soggette a registrazione, scambiate con operatori economici stabiliti in paesi «black list» di cui ai ddmm 4/5/1999 e 21/11/2001 (si tratta delle operazioni per le quali sussiste, da luglio 2010, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1 del dl 40/2010)
- operazioni che sono state comunicate all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del dpr 605/73 (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia ecc.)
È da notare che non sono invece menzionati, tra le operazioni escluse dall'obbligo, gli scambi intracomunitari sottoposti alla dichiarazione Intrastat.
Contenuto
della comunicazione
Nella comunicazione, unica per ciascun periodo d'imposta, dovranno essere indicati, per ciascuna cessione o prestazione di importo «sopra soglia»
a) l'anno di riferimento
b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale delle parti (cedente, prestatore, cessionario, committente)
c) per i soggetti non residenti in Italia e privi di codice fiscale, i dati identificativi di cui all'art. 4, lett. a) e b), del citato dpr 605/73
d) i corrispettivi dovuti e l'importo dell'Iva, ovvero i corrispettivi al lordo dell'imposta per le operazioni non soggette a fatturazione; se si tratta di operazioni imponibili o esenti, in luogo dell'imposta si riporterà tale specificazione.
Il provvedimento chiarisce che, ai fini della comunicazione, per le operazioni non soggette a fatturazione, il cessionario/committente è tenuto a fornire al cedente/prestatore i dati di cui alle precedenti lettere b) e c).
Modalità e termini
per l'invio
La comunicazione va inoltrata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o mediante intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento, con regole sostanzialmente analoghe a quelle previste per la trasmissione delle dichiarazioni. Il termine per l'invio è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per individuare gli elementi da comunicare, occorre fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del dpr 633/72, o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto.
Il provvedimento prevede la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine, purché riferita al medesimo periodo e previo annullamento della precedente (come per la comunicazione «black list», non sono del tutto chiari gli effetti di questa previsione, in relazione al termine predetto).
Disciplina transitoria
Nell'ottica di graduare l'avvio dell'obbligo, limitando gli aggravi per gli interessati, in fase di prima attuazione sono previste particolari disposizioni.
Innanzitutto, relativamente al periodo d'imposta 2010, la soglia oltre la quale scatta l'obbligo è elevata da 3.000 a 25.000 euro. Inoltre, per lo stesso periodo d'imposta, la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, per cui non dovranno essere segnalate la maggior parte delle operazioni dirette a consumatori finali (attenzione però al fatto che la limitazione non è collegata allo status del destinatario, ma all'insussistenza dell'obbligo di fatturazione). Sempre per il periodo d'imposta 2010, ancora, il termine di scadenza per l'invio della comunicazione è differito al 31 ottobre 2011. Infine, la dispensa temporanea delle operazioni non soggette a fatturazione si estende anche al primo quadrimestre nel nuovo anno: il provvedimento, infatti, esclude dalla comunicazione le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.
