
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25982 del 22 dicembre 2010, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare il Collegio esteso ha chiarito che «in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici (delle regole tecniche, ovvero) dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario: in quanto anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle, del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato».