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Difesa tecnica nella mediazione

del 22/12/2010
di: La Redazione
Difesa tecnica nella mediazione
Un modello di regolamento per gli organismi di mediazione costituiti dai Consigli dell'ordine forensi. Con le previsioni della necessaria difesa tecnica almeno nei casi in cui è richiesta in giudizio; della formulazione della proposta solo dal mediatore del procedimento (e non da uno terzo) e solo in caso di richiesta congiunta della parti (tranne che nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e da circolazione di veicoli); e con la disciplina delle cause di incompatibilità e dei doveri di imparzialità mutuata dal codice deontologico forense. Lo schema è del Consiglio nazionale forense, che nella seduta amministrativa di ieri ha adottato un testo che è stato inviato a tutti gli ordini con la circolare n. 34-C/2010. Obiettivo: fornire ai Consigli dell'ordine degli avvocati (Coa) un supporto normativo per la organizzazione degli organismi di conciliazione, nella convinzione che «l'uniformità di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca una garanzia per il cittadino» e anche per rispondere all'esigenza degli stessi Consigli dell'ordine di «ricevere assistenza nella fase di costituzione degli organismi». Anche se il Cnf, precisa una nota, continua a esprimere perplessità circa alcune scelte di fondo della normativa principale e secondaria, scelte criticate dall'avvocatura quali l'obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità del successivo processo e i criteri di qualificazione dei mediatori, ritenuti troppo blandi.

La relazione al regolamento spiega che:

1) si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovarsi dell'assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in giudizio;

2) si è scelto di subordinare la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione, i casi di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli interesse delle parti: in questi casi il mediatore potrà formulare la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte;

3) non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il profilo di «amichevole compositore».

L'articolato, continua la nota, disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento di mediazione. La domanda, per esempio, e il suo contenuto. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria dell'organismo di conciliazione che diventa un ganglo strategico con la competenza di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Quanto al mediatore, il regolamento esclude che egli svolga attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare alla segreteria l'accettazione dell'incarico e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non aggravare inutilmente, esclude la nomina di un esperto iscritto all'albo dei consulenti/periti presso il tribunale, a meno ché non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario. Dopo aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le regole di imparzialità, il regolamento disciplina l'aspetto della riservatezza del procedimento: tutto quanto dichiarato nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le dichiarazioni/informazioni rese non possono esser usate nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso del titolare. Quanto al procedimento di mediazione, esso è improntato alla massima informalità.

La proposta del mediatore è formulata solo se le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili nel successivo giudizio. Le parti possono entro sette giorni dalla ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo in qualunque forma idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione. Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta anche in assenza di volontà congiunta per «l'esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante».

Il meccanismo di designazione è basato su una «rotazione qualificata». Il meccanismo di rotazione viene contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto.

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