La relazione al regolamento spiega che:
1) si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle sole parti che intendono giovarsi dell'assistenza di un difensore nelle ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in giudizio;
2) si è scelto di subordinare la formulazione della proposta conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione, i casi di liti in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli interesse delle parti: in questi casi il mediatore potrà formulare la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte;
3) non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il profilo di «amichevole compositore».
L'articolato, continua la nota, disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento di mediazione. La domanda, per esempio, e il suo contenuto. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria dell'organismo di conciliazione che diventa un ganglo strategico con la competenza di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Quanto al mediatore, il regolamento esclude che egli svolga attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare alla segreteria l'accettazione dell'incarico e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non aggravare inutilmente, esclude la nomina di un esperto iscritto all'albo dei consulenti/periti presso il tribunale, a meno ché non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario. Dopo aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le regole di imparzialità, il regolamento disciplina l'aspetto della riservatezza del procedimento: tutto quanto dichiarato nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le dichiarazioni/informazioni rese non possono esser usate nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso del titolare. Quanto al procedimento di mediazione, esso è improntato alla massima informalità.
La proposta del mediatore è formulata solo se le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili nel successivo giudizio. Le parti possono entro sette giorni dalla ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo in qualunque forma idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione. Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta anche in assenza di volontà congiunta per «l'esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante».
Il meccanismo di designazione è basato su una «rotazione qualificata». Il meccanismo di rotazione viene contemperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto.
