
La tecnica con cui è introdotta la nuova opzione è quella di un intervento sulla norma originaria che è ancora quella contenuta nel comma 2 Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. L'intervento (si veda l'altro articolo a fianco) tecnicamente non si concretizza in una proroga o riapertura, ma in un nuovo autonomo provvedimento tanto che allo stesso possono accedere anche coloro che in passato hanno già colto l'occasione offerta da provvedimenti similari.
Le innovazioni apportate al testo legislativo permettono di individuare il parametro della nuova rivalutazione. La stessa consentirà di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 gennaio 2010.
È fissato al 31 ottobre 2010 il termine entro cui effettuare gli adempimenti. Entro tale data occorrerà pagare le imposte sostitutive dovute che potranno anche essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). Medesima data è prevista anche per la redazione e il giuramento della perizia che pertanto dovranno effettuarsi entro la predetta data del 31 ottobre 2008. Con riguardo alle quote societarie le imposte sostitutive sono quelle del 2% per le partecipazioni non qualificate, e del 4% per le qualificate e anche che la disposizione interessa solamente i soggetti che producono redditi diversi e quindi, generalmente le persone fisiche che non posseggono tali beni in regime di impresa.
Per i terreni la sostitutiva è invece sempre pari al 4%.
I calcoli di convenienza in genere saranno quelli abituali ovvero si dovrà confrontare il costo dell'imposta sostitutiva con l'ipotetica tassazione in misura piena sulla eventuale plusvalenza. Torneranno inoltre di attualità gli innumerevoli interventi di prassi che nel passato hanno illustrato le diverse versioni della norma. Una questione da considerare è legata alla possibilità di pianificare i comportamenti già programmati. Gli aspetti possono essere diversi. In primo luogo conoscere in anticipo la possibilità di rivalutare le quote possedute al prossimo 10 gennaio potrebbe consigliare di posticipare in extremis compravendite già progettate per fine anno. Se saranno confermate le istruzioni del passato infatti la rivalutazione anche se interverrà tecnicamente solo al 31 ottobre potrà riguardare quote possedute al 10 gennaio e poi vendute prima della data di fine ottobre (con riguardo ai terreni invece l'amministrazione da sempre ritiene necessario che la perizia anticipi la data di cessione affinché la rivalutazione abbia effetto). È chiaro che così facendo potrebbero essere colti vantaggi in termini di tassazione interessanti. Allo stesso modo se sono ad oggi in corso trattative le stesse potrebbero dover subire mutamenti per tenere in considerazione il possibile minor carico tributario in carico al cedente, carico tributario che nella prassi commerciale è da sempre uno degli elementi che guida l'individuazione del prezzo di vendita.