Non sono soggetti al termine del 16 gennaio 2011 gli impianti le cui Dia (Dichiarazioni di inizio attività) si sono perfezionate prima delle pronunce di incostituzionalità della Consulta. Questo è quanto stato stabilito mercoledì con circolare dal ministero dello sviluppo economico in merito all'applicazione dell'articolo 1-quater della legge 13 agosto 2010, n. 129, relativo alle procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili avviate mediante Dia. La ratio della norma «Salva Dia», ricorda la circolare, è quella di far salvi gli effetti di quelle procedure avviate per la realizzazione di impianti in base a leggi regionali che avevano fissato soglie di potenza superiori ai limiti nazionali stabiliti dal dlgs 387/2003 e che sono state dichiarate illegittime a seguito di due sentenze della Corte costituzionale (nn. 119 e 124 del 2010). La salvezza è garantita dalla norma a condizione che gli impianti oggetto di tali procedure di Dia siano entrati in esercizio entro 150 giorni da quella di entrata in vigore della legge di conversione n. 129/2010 ossia il 19 agosto 2010. Il termine è quindi il 16 gennaio 2011. Tuttavia, secondo gli operatori del settore, tale scadenza risulta troppo ravvicinata, con il rischio che molti impianti non siano pronti e che conseguentemente vengano respinte le richieste di incentivi dal Gse. La circolare ha voluto così chiarire che la disposizione «non è destinata in alcun modo a produrre effetti in ordine a rapporti giuridici c.d. «esauriti», ovverosia in ordine a quelle Dia che siano divenute «definitive» in quanto non più impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi in via giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato.» Non ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'art.1-quater quelle dichiarazioni i cui «effetti si dispiegano pienamente e che si fondano sull'ormai inoppugnabile consolidamento dell'effetto abilitante connesso alla Dia». Pertanto, gli effetti scaturenti della norma hanno ad oggetto esclusivamente le Dia che alla data di pubblicazione delle rilevanti sentenze della Consulta: (I) erano ancora pendenti; (II) per le quali erano ancora pendenti i termini per la proposizione di un ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica; (III) le Dia che alla data di pubblicazione delle rilevanti sentenze della Consulta o in seguito delle stesse, risultavano oggetto di un ricorso giurisdizionale al competente Tar, al presidente della Repubblica oppure di un procedimento di autotutela.