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Piani assicurativi pieni ai part-time oltre limite

del 16/12/2010
di: di Daniele Cirioli
Piani assicurativi pieni ai part-time oltre limite
L'impresa che assuma lavoratori a part-time oltre il limite fissato dalla contrattazione collettiva (3% del totale dei lavoratori occupati) è tenuta a versare per intero i premi assicurativi. In tal caso, cioè, il rapporto a tempo parziale andrà considerato come fosse a tempo pieno, applicando il criterio della «contribuzione virtuale». Inoltre, poiché è previsto che il rispetto degli accordi e contratti collettivi è requisito per fruire di benefici contributivi, l'eventuale accertamento della violazione dei limiti sui part-time comporta anche la revoca di eventuali agevolazioni contributive indebitamente percepite. Lo precisa, tra l'altro, l'Inail nella circolare n. 51 di ieri, recependo un parere espresso dal ministero del lavoro (nota protocollo n. 17892/2010).

Contribuzione virtuale. L'Inail ricorda, prima di tutto, la disciplina del cosiddetto istituto della «contribuzione virtuale», in virtù del quale i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su di una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai ccnl. In pratica, sono tenuti a ragguagliare la retribuzione imponibile all'orario contrattuale, con al conseguenza di dover pagare una contribuzione «virtuale» laddove non ci sia impiego di lavoratori per tutto l'orario contrattualmente previsto.

Contratti a part-time. In via di principio, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto, senza dar luogo cioè alla «contribuzione virtuale». Tal principio risulta modificato dal ccnl 18 giugno 2008 il quale, al fine di contrastare quei fenomeni d'improprio utilizzo di questa tipologia contrattuale, ha imposto nuove regole. In particolare, il ccnl ha previsto uno specifico limite contrattuale ai fini della stipula dei contratti a tempo parziale, stabilendo che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (ferma restando la possibilità d'impiego di un operaio almeno a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa). L'Inail, quindi, in coerenza con l'avviso espresso dal ministero del lavoro, stabilisce che al contratto di lavoro part-time, stipulato superando i predetti limiti, va applicato l'istituto della «contribuzione virtuale» e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi e assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.

Gli accertamenti. La circolare, ancora, stabilisce che, qualora il personale ispettivo accerti che il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalla ditta successivamente all'entrata in vigore del predetto ccnl ecceda i limiti indicati, per ogni contratto stipulato in violazione del ccnl, devono essere indicati nel verbale di accertamento: la retribuzione denunciata dal datore di lavoro per il lavoratore a tempo parziale; gli eventuali sconti contributivi fruiti per lo stesso lavoratore; la retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro a tempo pieno stabilito dal vigente contratto collettivo. Poi, in fase di liquidazione dei verbali ispettivi, procederà alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra la «contribuzione virtuale» e la retribuzione denunciata.

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