Il lavoro della stampa. L'Agenzia risponde a una richiesta di chiarimento sul regime di tassazione agevolata cosiddetto della detassazione che consente di applicare l'aliquota di tassazione del 10% sulle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'incentivo, si ricorda, si applica nel 2010 su un importo massimo di 6 mila euro annui nei confronti dei dipendenti (settore privato) che nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro (la legge di stabilità prevede la proroga, con modifiche, per l'anno 2011). La richiesta che è stata formulata all'Agenzia chiede di sapere se la detassazione si applicabile alle quote base e alle maggiorazioni relative alle seguenti ipotesi di attività lavorative:
a) prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurni/notturno) e notturni, previste dal ccnl per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa (cosiddetto contratto poligrafico);
b) prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23 da giornalisti, previste dal ccnl del lavoro giornalistico.
I chiarimenti. Dopo aver richiamato la disciplina normativa, l'agenzia ricorda che con recenti documenti di prassi (la risoluzione n. 83/2010 e la circolare n. 47/2010) è stato definito l'ambito applicativo della detassazione con riferimento alle prestazioni di lavoro a turni e di lavoro notturno. Nel primo caso, è stato specificato che la detassazione è applicabile alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso di lavoro diurno, e all'intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno. Nell'ipotesi di lavoro notturno, è stato specificato che la detassazione si applica all'intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) per «ragioni di coerenza logico-sistematica», considerando in questo caso i lavoratori non turnisti che si trovano a prestare il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno come definita dalla contrattazione collettiva. Nell'uno (turni) e nell'altro caso (notturno), la detassazione opera a patto che le prestazioni siano indirizzate al perseguimento di incrementi di produttività.
In conclusione dunque, in specifico riferimento ai quesiti posti per il lavoro giornalistico, l'agenzia spiega che risultano assoggettabili a imposta sostitutiva del 10% le indennità per la turnazione e le remunerazioni per lavoro notturno dei giornalisti e poligrafici.
