Gas, calore e freddo. In materia di luogo delle operazioni, la normativa prevede un criterio speciale per la localizzazione delle cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione e di energia elettrica. In deroga alla regola generale del luogo in cui si trova il bene, le suddette cessioni, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3 del dpr 633/72, si considerano effettuate:
- nel luogo in cui è domiciliato il cessionario, se soggetto passivo rivenditore
- nel luogo in cui avviene il consumo, se il cessionario non è un soggetto passivo rivenditore (bensì un utilizzatore, sia in esercizio d'impresa sia privato).
La direttiva 2009/162/UE del 22 dicembre 2009, modificando l'art. 38 della direttiva Iva (2006/112/CE), dispone l'estensione del suddetto criterio speciale anche alle cessioni di gas trasportato mediante gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione, in particolare i gasdotti della rete di trasporto. In pratica, il criterio varrà per tutte le cessioni di gas mediante ogni sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a tale sistema. Lo stesso criterio, inoltre, verrà esteso anche alle cessioni di calore o di freddo mediante reti, in quanto tali operazioni presentano le stesse problematiche del gas e dell'energia elettrica.
In relazione alla modifica del luogo della cessione, la direttiva apporta le necessarie modifiche di coordinamento, stabilendo:
- che le cessioni dei suddetti beni non costituiscono cessioni-acquisti intracomunitari
- l'esenzione dall'Iva per l'importazione dei beni stessi (compreso il gas immesso nel sistema da una nave)
- il conseguente adattamento delle previsioni in materia di prestazioni di servizi di fornitura di accesso al sistema e di prestazioni di servizi direttamente collegati.
Gli stati membri hanno l'obbligo di adottare le disposizioni di recepimento della direttiva in modo da consentire l'avvio delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2011.
Servizi culturali, ecc. Sicuramente di più vasto interesse sono le modifiche della territorialità delle prestazioni indicate nell'art. 7-quinquies del dpr 633/72, ossia:
a) attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni degli organizzatori di tali attività ed i servizi accessori alle medesime
b) le prestazioni per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché le relative prestazioni accessorie.
Fino al 31 dicembre 2010 le suddette prestazioni sono regolate oggettivamente dal criterio del luogo di esecuzione, a prescindere dallo status del committente, sicché si considerano effettuate in Italia quando sono eseguite nel territorio nazionale. Dal 1° gennaio prossimo, come già previsto dal dlgs n. 18/2010, le regole cambieranno nel modo seguente:
- le prestazioni sub b), compreso l'accesso a fiere ed esposizioni, continueranno ad essere disciplinate, in modo oggettivo, dal criterio del luogo di esecuzione;
- quelle sub a), invece, continueranno ad essere disciplinate dal criterio del luogo di esecuzione soltanto quando rese a committenti che non sono soggetti passivi d'imposta.
Di conseguenza, quando rese a committenti che rivestono lo status di soggetto passivo, requisito da valutare nel significato particolare precisato dall'art. 7-ter, comma 2, le prestazioni sub a) dal 1° gennaio prossimo ricadranno nella regola generale dettata per le prestazioni cosiddette generiche, basata sul luogo in cui è stabilito il committente. Così, per esempio, il servizio fieristico reso in Germania ad un'impresa italiana, attualmente soggetto all'Iva tedesca secondo il criterio speciale dell'art. 7-quinquies (imposta rimborsabile, alle condizioni di legge, con la procedura dell'art. 38-bis1), dall'anno prossimo sarà invece soggetto all'imposta in Italia, paese del committente, il quale dovrà assolvere il tributo con il meccanismo dell'inversione contabile e presentare, inoltre, il modello Intrastat servizi. Allo stesso modo, ovviamente, la fattura per la partecipazione ad una fiera in Italia, emessa dall'impresa italiana nei confronti dell'impresa tedesca, attualmente soggetta all'imposta italiana in base al predetto criterio speciale, diventerà non soggetta ex art. 7-ter, con obbligo di modello Intrastat. A quest'ultimo proposito, si rammenta che, fermo restando la regola generale di territorialità basata sul luogo di stabilimento del committente soggetto passivo, quando il committente o il prestatore sono stabiliti fuori della Comunità, non sussiste l'obbligo di presentare il modello Intrastat.
