A proposito del titolo accademico di «dottore» o alla sua abbreviazione «dott.», il Cndcec «ritiene non sia del tutto esatto sostenere che possa essere utilizzato soltanto se conseguito nelle classi di laurea ex art. 36 dlgs 139/2005. La normativa generale in materia di conferimento e utilizzo di titoli accademici consente, infatti, l'utilizzo del titolo di dottore senza prevedere specifici limiti, purché sia stato acquisito con le modalità e nei casi indicati dalla legge (legge 13 marzo 1958, n. 262). Pertanto, l'utilizzo in sé di un titolo accademico diverso da quelli richiesti per l'accesso alla professione non è di per sé vietato dall'ordinamento giuridico, assumendo invece rilevanza sotto il profilo della deontologia professionale. La ricerca del criterio idoneo a individuare l'uso corretto del titolo di dottore deve essere condotta, dunque, nell'ambito del codice deontologico, facendo riferimento ancora una volta alla norma che impone di non ingenerare equivoci nell'utilizzo delle qualifiche e dei titoli professionali (art. 44 del Codice deontologico)». Per l'organo di autogoverno della categoria è necessario quindi «fornire accanto al titolo di dottore anche l'indicazione completa della qualifica professionale posseduta tutte le volte che l'utilizzo del titolo accademico può ingenerare un malinteso sull'effettiva qualifica professionale posseduta. Questa la formula più corretta: dottor Mario Rossi, ragioniere commercialista.
Attenzione però. «Se da una parte l'uso del termine breve “commercialista” non è consentito tutte le volte che può ingenerare equivoci sull'effettiva qualifica professionale posseduta, vale a dire quando è utilizzata da un soggetto per qualificarsi all'esterno come professionista», continua la nota, «è altrettanto indubitabile che possa essere sempre utilizzato per definire la categoria nel suo complesso. Espressioni come “la categoria dei commercialisti” o, in sintesi, “i commercialisti” sono infatti correntemente e correttamente utilizzate nelle comunicazioni esterne per definire l'insieme dei professionisti che ne fanno parte, a prescindere dal titolo professionale effettivamente posseduto e anche dalla sezione di appartenenza “A Commercialisti” o “B Esperti contabili”.
