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Accertamenti a 360°

del 10/12/2010
di: di Debora Alberici
Accertamenti a 360°
Accertamento induttivo sui conti bancari a tutto campo. Infatti i versamenti vanno interamente imputati al reddito prodotto dal contribuente senza detrazione dei costi in misura forfettaria, a meno che non li abbia provati uno a uno.

È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23873 del 24 novembre 2010, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La partita fra fisco e contribuente, ha precisato la sezione tributaria, si gioca tutta intorno all'onere della prova. Spetta al cittadino, in sostanza, dimostrare la fonte delle singole spese sostenute.

«Invero, l'art. 32 dpr n. 600/73, come l'art. 51 dpr n. 633/72», si legge ancora in sentenza, «impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale».

Da questo deriva che la ctr non avrebbe potuto sostenere che si sarebbe dovuto tener conto in misura forfettaria di oneri deducibili.

Quanto all'ambito del rispettivo onere probatorio gravante sulle parti, la presunzione legale relativa opera con forza tale da vincolare l'ufficio tributario ad assumere per certo che la movimentazione bancaria dei conti correnti intestati (e a quelli riferibili) al contribuente sia a esso imputabile, senza che l'Ufficio medesimo debba procedere all'analisi delle singole operazioni, che, dato il connesso effetto dell'inversione dell'onere della prova, spetta invece al contribuente di effettuare.

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