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Lavoro, una spinta alla ripresa

del 09/12/2010
di: di Daniele Cirioli
Lavoro, una spinta alla ripresa
Proroga di un anno (il 2011) per le misure anticrisi a sostegno del reddito (mobilità, disoccupazione cassa integrazione); abrogazione del rincaro contributivo (0,09% per tutti i lavoratori); via libera al contratto di produttività. Sono queste le principali novità previste dalla legge di stabilità in materia di lavoro e previdenza.

Prorogati gli ammortizzatori. Per tutto il 2011, dunque, imprese e lavoratori potranno continuare a contare sugli ammortizzatori in deroga e sugli incentivi alla solidarietà; sulla cigs e sulla mobilità per le imprese commerciali; sulle misure incentivanti l'utilizzazione in azienda dei lavoratori che hanno perso l'occupazione o per la loro riassunzione. Si tratta, in particolare, della principali misure introdotte dal dl n. 185/2008 che la legge di stabilità provvede a rifinanziare per un anno ancora. La novità è tradizionalmente introdotta «in attesa della riforma organica della materia degli ammortizzatori», e sulla base di essa il ministro del lavoro potrà concedere anche nel prossimo anno, in base a specifici accordi governativi e per periodi massimo di un anno (12 mesi), i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga. Diversamente dal passato, tuttavia, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione e di sostegno al reddito, la legge di stabilità prevede che anche alla cig in deroga e alla mobilità in deroga trovi applicazione il vincolo (ex articolo 8, comma 3, del dl n. 86/1998) in virtù del quale, per usufruire dell'ammortizzatore, i lavoratori devono avere maturato un'anzianità di lavoro di almeno 90 giornate, presso l'azienda che ha fatto richiesta. Per il calcolo del numero minimo delle giornate i lavoratori potranno considerare valide anche eventuali mensilità accreditate, dalla stessa azienda, presso la gestione separata Inps.

Debutta il contratto di produttività. Previsto dalla manovra estiva di quest'anno (dl n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010) è un contratto che incentiva il ricorso al salario di produttività aziendale con il riconoscimento di uno sconto fiscale ai lavoratori (imposta sostitutiva Irpef al 10%) e di uno sconto contributivo sia ai lavoratori (100%) che ai datori di lavoro (25%). Si applicherà per la prima volta nell'anno 2011, perché la legge di stabilità autorizza (proroga) l'applicazione dei due incentivi per il 2011. L'incentivo fiscale (che in pratica ripropone la «detassazione») sarà riconosciuto fino a un massimo di 6 mila euro di salario e soltanto a favore dei lavoratori, con reddito riferito al 2010 non superiore a 40 mila euro. Lo sgravio contributivo è vincolato alla quota del salario di produttività e in ogni caso al 5% della retribuzione annua dei lavoratori. Mentre il primo interessa soltanto i lavoratori, l'incentivo dello sgravio contributivo favorisce sia lavoratori che rispettivi datori di lavoro. Consiste nella riduzione contributivo totale (100%) per i lavoratori, che significa un ulteriore incremento di netto paga attorno al 9-10%. I datori di lavoro, invece, ricavano uno sconto contributivo del 25%.

Stop al rincaro contributivo. Sempre a favore dei soli lavoratori è l'abrogazione del rincaro contributivo previsto dal protocollo Welfare. Dopo il rinvio di un anno dell'entrata in vigore (dal 2011 al 2012 per effetto della manovra estiva), è definitivamente abrogato il rincaro dello 0,09% che sarebbe dovuto andare a regime l'1/1/2012, interessando tutti i lavoratori: iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e a forme sostitutive ed esclusive della medesima; iscritti alle gestioni pensionistiche di lavoratori artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle gestioni autonome dell'Inps; iscritti alla gestione separata dell'Inps (co.co.co., professionisti senza cassa). A regime l'aumento sarebbe stato dello 0,09%, comportando un aumento di pari misura anche dell'aliquota di computo dei contributi necessari al finanziamento (cioè alla determinazione) delle relative pensioni.

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