Ma non basta. In motivazione la seconda sezione civile ha inoltre precisato che il parere dell'ordine ha un valore di prova privilegiata soltanto ai fini dell'ingiunzione e non anche a quelli dell'opposizione. Sul punto si legge che «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, se la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice soltanto ai fini dell'ingiunzione e non riveste tale valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione (costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista) , in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, incombe al medesimo l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite». Il caso riguarda un ragioniere di Salerno che era da anni il consulente fiscale di un'azienda e contro la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle prestazioni professionali. La società si era opposta sostenendo che non era stato mai fissato un compenso forfetario ma i giudici avevano respinto l'istanza. Così l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo. La seconda sezione civile della Suprema corte lo ha respinto precisando che il cliente abituale deve al professionista il compenso che, per le stesse attività, gli ha normalmente corrisposto negli anni precedenti.
