Secondo quanto stabilito dal ministero, inoltre, fino all'anno accademico 2011-12 sono iscritti nella sezione «Tirocinanti commercialisti» del registro del tirocinio coloro che, alla data del presente decreto, risultano negli elenchi della sezione «Tirocinanti esperti contabili» e che contestualmente frequentano un corso di laurea magistrale nelle classi LM 56 e LM 77 o specialistica nelle classi 64/S e 84/S». Il consiglio dell'ordine quindi, spiega ancora la nota informativa del Consiglio nazionale, dovrà trasferire d'ufficio nella sezione «Tirocinanti commercialisti» questi soggetti che dovranno autocertificare l'iscrizione al corso di laurea di riferimento.
Ma le puntualizzazioni non finiscono qui. Spiega l'ordine guidato da Siciliotti: Tutti questi praticanti, «sono, in ogni caso, tenuti ad integrare il corso di laurea magistrale o specialistica con l'acquisizione di alcuni crediti formativi in specifici ambiti disciplinari se già non previsti dal proprio piano di studio e quindi non assolti nel percorso della laurea triennale». Il che vuol dire che questi soggetti, in aggiunta alla laurea triennale ma anche durante il biennio specialistico, dovranno conseguire almeno 24 crediti formativi in economia aziendale e almeno 15 rispettivamente in economia e gestione delle imprese, finanza aziendale, organizzazione aziendale, economia degli intermediari finanziari. La verifica del conseguimento di tali crediti, si legge sulla nota, potrà avvenire solo al termine del corso di studi quinquennale e dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dall'università. Infine il Cndcec ricorda che a decorrere dal prossimo anno accademico 2011-2012 il tirocinio potrà essere svolto contestualmente al corso di laurea e per questo «è fondamentale» che l'accordo tra l'ordine e l'università «sia siglato quanto prima».
