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Trasparenza a San Marino

del 01/12/2010
di: Pagina a cura di Gabriele Frontoni
Trasparenza a San Marino
San Marino apre allo scambio di informazioni. Il Congresso di stato della Rupe ha dato il via libera a un decreto legge (190/2010) che consentirà di accedere in maniera più agevole allo scrigno di dati societari e finanziari che hanno fatto per anni la fortuna del Titano. La nuova norma ha messo nero su bianco le misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e condivisione delle informazioni con le altre amministrazioni fiscali nel rispetto degli accordi internazionali in vigore. Come prima cosa, il Parlamento ha affidato all'Ufficio centrale di collegamento il compito di mantenere i contatti con le autorità straniere competenti per la collaborazione amministrativa. Nell'ambito del suo mandato, l'Ufficio avrà il potere diretto di accesso alle informazioni necessarie a consentire lo scambio di dati e a contrastare e prevenire le frodi fiscali, le truffe e le distorsioni nei rapporti economici con altri stati. «Il segreto bancario, il segreto d'ufficio e il segreto professionale, non sono opponibili all'Ufficio centrale di collegamento che può accedere direttamente anche alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema finanziario», si legge nel decreto. Non solo. In base alla nuova legge, gli iscritti all'albo degli avvocati, dei commercialisti e dei ragionieri non potranno più opporre il segreto professionale di fronte alle richieste dell'Ufficio. Se non sulle informazioni che ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario. In arrivo anche sanzioni per chi ostacolerà l'attività dell'Ufficio centrale di collegamento con multe comprese tra i mille e i 50 mila euro. La sanzione pecuniaria sarà raddoppiata nel caso in cui, oltre alla condotta irregolare, verrà accertato il ricorso a mezzi fraudolenti. Il decreto legge ha inoltre modificato l'articolo 36 della legge 17 novembre 2005 n. 165 sul segreto bancario. Nello specifico, il Congresso di stato ha deliberato che non si ha violazione del segreto bancario quando «la comunicazione è rivolta all'impresa capogruppo, sammarinese o estera di uno stato con il quale è in vigore apposito accordo ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata». Non solo. La precedente normativa è stata modificata con l'aggiunta di due nuovi paragrafi all'articolo 156 sulle norme transitorie secondo cui «per i rapporti di gruppo già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione alla capogruppo estera per finalità di vigilanza consolidata è da intendersi consentita anche in mancanza di accordo vigente». Mentre «per i contratti e i diritti rispettivamente stipulati e sorti in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione decennale o quello ordinario trentennale, qualora il relativo decorso risulti anteriore alla predetta scadenza». Solo piccoli aggiustamenti, si sono affrettati a sottolineare i vertici del Congresso di stato di San Marino. «La trasmissione dei dati alla capogruppo estera era già stata disciplinata dal legislatore a gennaio del 2010, con la riforma dell'art.36 comma 6 della legge n. 165/2005 apportata dalla legge n. 5/2010», hanno spiegato dalla Rupe. «Ora come allora, la trasmissione è consentita unicamente se finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata». Questo significa che la capogruppo estera (al pari di quella sammarinese) ha diritto di ottenere dalla controllata unicamente le informazioni attinenti quei rapporti che generano l'assunzione di rischi (come, per esempio, di credito) a livello di gruppo. «Il nuovo decreto ha soltanto esplicitato nella legge la non retroattività della norma», hanno sottolineato i vertici sanmarinesi. In altre parole, nessuna modifica alla disciplina del segreto bancario, hanno tagliato corto dal Congresso del Titano che ha deciso di utilizzare lo strumento del decreto legge per rimuovere il rischio di possibili futuri casi di conflitto tra diverse normative, poste entrambe a tutela della riservatezza dei dati.

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