Il direttore centrale non ha lasciato spazi a una proroga sulla scadenza del 28 dicembre per il transfer pricing. Ma la tempistica esigua, riconosciuta come tale anche dall'amministrazione finanziaria, farà sì che nei confronti delle imprese che comunicheranno al Fisco il possesso della «t.p. documentation» relativamente agli anni pregressi (2006-2009) senza avere tutti i documenti perfettamente in regola sarà assicurata una certa elasticità valutativa in caso di controlli, finalizzata a premiare comunque la buona fede e la volontà di «aprirsi» ai verificatori. Mentre sarà possibile, con riguardo al passato, detenere la documentazione solo relativamente a una o più annualità e non necessariamente a tutte. La selezione e il controllo dei contribuenti da verificare viaggerà sempre più nella direzione dello score di rischio: «Tenuto conto che è ormai consolidato il criterio secondo cui la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo debba basarsi su una precisa analisi di rischio», spiega Magistro, «l'adozione della t.p. documentation andrà certamente a costituire in futuro un punto a favore del contribuente nel valutare il suo indice di cooperazione. Ciò ovviamente non significa», sottolinea Magistro, «che chi presenta la comunicazione sarà esentato dalle verifiche», mentre al contrario per chi non la presenta sembra profilarsi un livello di criticità sul fronte dei controlli. Le multinazionali, medie e grandi che siano, sono però immerse in un vero e proprio tour de force per rispettare la scadenza del 28 dicembre 2010, termine entro il quale comunicare all'Agenzia il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento inerente agli anni ancora accertabili. «Conosciamo bene le difficoltà delle imprese», prosegue Magistro, «d'altronde la scelta di una tempistica così serrata è stata un compromesso tra la volontà del legislatore di estendere la penalty protection anche al passato e la necessità di preservare il fluire dei controlli. In ogni caso riguardo a questo periodo transitorio stiamo cercando una soluzione ragionevole, che non sia improntata sul solo formalismo e che non vanifichi gli sforzi fatti dalle aziende».
Dal direttore accertamento delle Entrate arriva anche un altro punto a favore della tesi secondo cui la cooperazione del contribuente sul piano fiscale possa essere una soluzione anche sotto il profilo penale. «È evidente che per esserci un reato tributario deve esserci dolo», commenta Magistro, «pertanto l'aver preparato un'idonea documentazione sul transfer pricing costituisce, salvo casi particolari, un ottimo elemento per fugare l'ipotesi di volontà evasiva, attenuando o eliminando possibili conseguenze penali». Infine l'intervento sul transfer pricing per l'amministrazione finanziaria è una occasione per continuare il lavoro sulla strada di collaborazione con il contribuente, una collaborazione che non sconfini nel contenzioso vissuto dal fisco come una patologia. «La norma non deve generare contrasti con il contribuente, la parola contenzioso ci fa venire l'orticaria», ribadisce Magistro. Nell'ipotesi in cui i prezzi di trasferimento praticati non siano ritenuti congrui dall'ufficio, dunque, ci sarà un contraddittorio tra l'impresa e apposite strutture regionali volte a evitare il contenzioso.
Secondo Valerio Barbantini, capo settore grandi contribuenti della direzione centrale accertamento dell'Agenzia, in sede di valutazione della documentazione «l'aspetto su cui sarà maggiormente focalizzata l'attenzione sarà l'analisi di benchmark». Barbantini ha poi sottolineato come la cooperazione documentale sul transfer pricing possa essere un primo passo verso l'avvio di una procedura di ruling di standard internazionale. Inoltre, è stato anticipato che la circolare delle Entrate consentirà la possibilità di presentare il masterfile relativo all'intero gruppo prodotto da una holding o da una subholding non europea (il provvedimento al momento parla solo di stati membri Ue), a patto che questo contenga i contenuti minimi previsti dalla normativa italiana (in caso contrario, sarà necessaria un'integrazione delle informazioni).
