In particolare, entro il 31/12/2010 gli agenti devono inviare ai propri sostituti d'imposta una comunicazione con la quale si richiede la riduzione della ritenuta sulle provvigioni del prossimo anno.
L'art. 25-bis del dpr 600/1973 regola la ritenuta sulle provvigioni relative ai rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari: la misura ordinaria è fissata nel 23%, percentuale che corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale Irpef.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta è pari al 50% delle provvigioni.
La base imponibile è però ridotta dal 50% al 20% delle provvigioni medesime qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell'esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.
Ai fini della riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Si considerano terzi oltre ai collaboratori non dipendenti quali i subagenti, i mediatori o procacciatori d'affari, i produttori e le figure similari, anche i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale dell'impresa medesima, nonché gli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
- Modalità e termini di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione per l'applicazione della ritenuta ridotta (da redigere in carta semplice) deve contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi del dichiarante;
- l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi;
- la data;
- la sottoscrizione del dichiarante.
Si veda il facsimile (in alto) da inviare alla casa mandante.
Vincenzo D'Andò
