Consulenza o Preventivo Gratuito

Le novità in sintesi

del 30/11/2010
di: La Redazione
Le novità in sintesi
Ha registrato una grande condivisione tra i dirigenti locali la bozza di riforma della legge 12/1979, che regolamenta la professione dei consulenti del lavoro. L'articolato, già sottoposto all'attenzione delle Consulte regionali nelle settimane scorse, è stato discusso dall'Assemblea dei consigli provinciali tenutasi a Roma il 26 e 27 novembre scorsi.

Una riforma coraggiosa che tiene conto della crescita professionale della categoria dopo trent'anni dalla regolamentazione e che ha l'obiettivo di proiettarla nel futuro a tutela della fede pubblica nella consapevolezza che la materia oggetto della professione ha un importante rilievo costituzionale. Questi, in sintesi, i punti qualificanti:

1. oggetto della professione adeguato all'evoluzione dell'attività esercitata dai consulenti del lavoro. Alla luce della rilevanza costituzionale della materia del lavoro, è previsto l'obbligo di rivolgersi al consulente del lavoro per tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

2. obbligo per ogni iscritto di curare la formazione continua, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari; obbligatoria anche la stipula di un'adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;

3. è previsto un praticantato per l'accesso alla professione che mira ad agevolare i giovani attraverso un'integrazione con le università; questo consentirà, in alcuni casi, una riduzione del periodo di praticantato. Novità anche per l'esame di Stato;

4. puntuale disciplina dell'esercizio dell'attività in forma associata. Ampia scelta tra le forme sociali previste dalla disciplina vigente a condizione che tutti i soci siano iscritti all'albo. Regolamentate anche le società multidisciplinari. Le società dovranno iscriversi nell'apposito albo;

5. riforma del sistema di irrogazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti. È previsto che a giudicare l'iscritto sia una commissione terza diversa dal Consiglio provinciale in cui risulta iscritto colui che è sottoposto a giudizio;

6. novità assoluta per i consulenti del lavoro, l'istituzione dell'elenco dei non esercitanti;

7. puntualizzate le ipotesi di incompatibilità partendo dal principio che chi sceglie di svolgere l'attività professionale non può svolgere quella di imprenditore. Sono previste, inoltre, incompatibilità anche con l'esercizio di alcune attività professionali;

8. istituita la Consulta Regionale che ha la rappresentanza politica in ambito regionale.

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