
Edilizia. Oltre ai nuovi obblighi di trasparenza nelle compravendite sulla certificazione energetica degli edifici, lo schema di dlgs prevede nuovi vincoli per i progetti di edifici di nuova costruzione e per i progetti di ristrutturazioni rilevanti. In particolare, questi progetti dovranno prevedere (a pena diniego di rilascio del titolo edilizio), l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento. Gli incentivi in materia, va detto, saranno risicati.
Verrà introdotto, però, un premio, pari a un aumento volumetrico del 5%, accompagnato da una facilitazione amministrativa, per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni su edifici esistenti, che coprano, con energie rinnovabili, il 30% in più dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento (rispetto ai minimi obbligatori, ndr). Non solo. I soggetti pubblici potranno cedere a terzi, mediante gara, i tetti degli edifici di proprietà per far realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che operino in regime di scambio sul posto.
Il nuovo sistema di aiuti. Entrerà in vigore a fine 2012. Infatti, il dlgs stabilisce un periodo di transizione dall'attuale sistema di certificati verdi al nuovo. Quest'ultimo si basa su un meccanismo di aste e su una tariffa fissa. In particolare, i nuovi sistemi di incentivazione, per gli impianti in esercizio dal 2013, consisteranno in tariffe per i piccoli impianti (fino a 10 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore.
Con il doppio meccanismo di aiuti, spiegano i tecnici del governo, il dlgs punta, da un lato, «a dare certezza e bancabilità ai piccoli investitori», dall'altro a «stimolare i più grandi a comportamenti efficienti».
Comunque, da questo sistema restano fuori alcune categorie di impianti, come quelli alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi. Per essi, avverte la relazione illustrativa al vaglio dell'esecutivo, «la dipendenza del costo dell'energia dal costo della materia prima rende necessario ricorrere a una tariffa binomia, con una parte correlata all'andamento dei costi della stessa materia prima».
Autorizzazione Unica. Questo è il regime autorizzatorio di riferimento per gli impianti di maggiore potenza. Si applica alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma anche alle opere ad essi connesse e alle infrastrutture per questi indispensabili. Secondo il dlgs al vaglio del governo, il procedimento di autorizzazione unica dovrà durare al massimo 180 giorni, che scendono a 90 nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Un prossimo decreto del ministro dello sviluppo economico individuerà per ogni tipo di impianto e di fonte energetica, gli interventi per cui è obbligatorio il percorso di autorizzazione unica. Fino a quando, però, questo decreto non sarà emanato, il dlgs non considera «sostanziali» (ai fini della comunicazione unica, ndr), gli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti. Né le opere connesse.
Dire. Lo schema di dlgs introduce, infine, un nuovo strumento, ma articolato in due. Il primo è l'istituto speciale della «Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile», il secondo è la «comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile». Entrambi sono parte del nuovo sistema, denominato DIRE, che si applicherà agli impianti fino ad oggi assoggettati a Dia edilizia. E agli impianti fino ad un MW di potenza, che le regioni dovranno, però, individuare «nell'esercizio della loro potestà legislativa», spiega la relazione allegata al dlgs. Alle molte semplificazioni, che accompagnano la DIA edilizia, la DIRE aggiungerà anche tempi più rapidi nell'acquisizione dei pareri che devono giungere dell'amministrazione comunale.