
Relativamente alle modalità di attivazione, il ministero spiega che il collegato lavoro ha modificato profondamente la procedura. La richiesta di conciliazione, debitamente compilata e sottoscritta da chi la propone (lavoratore, collaboratore, datore di lavoro o committente), in originale, deve essere consegnata a mano oppure spedita con raccomandata a/r o inviata a mezzo e-mail certificata (pec) alla direzione provinciale del lavoro (dpl). Inoltre, una copia deve essere notificata alla controparte che viene chiamata in causa, utilizzando gli stessi canali (consegna a mano, postale o posta elettronica). Più facile la procedura, invece, quando la conciliazione si presenti come atto finale di un'intesa già raggiunta preventivamente tra le parti. In tal caso, infatti, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente (a firma cioè di entrambe le parti in causa) e, evidentemente, utilizzando una delle predette modalità, andrà inviata solamente alla dpl. In ogni caso resta escluso, invece, l'utilizzo del fax in quanto, precisa la circolare, non previsto per espressa scelta del Legislatore.
Quanto alla rappresentanza, sia del ricorrente che del convenuto (controparte), non ci sono novità. La circolare, infatti, spiega che nulla è cambiato per la delega a conciliare e a transigere che dovrà continuare ad essere rilasciata davanti a un notaio o funzionario della direzione provinciale del lavoro con piena validità. E continua ad essere non ammissibile, inoltre, l'autentica rilasciata dall'addetto del Comune o dall'avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.
Novità delle nuove norme è il fatto che individuano un'unica disciplina, valida cioè sia per il settore del lavoro privato che pubblico. Con riferimento a quest'ultimo settore, dunque, ne deriva che dal 24 novembre viene meno la possibilità della conciliazione con il «collegio arbitrale» (ex articoli 65 e 66 del dlgs n. 165/2001) e il tentativo di conciliazione, facoltativo, potrà essere promosso soltanto presso le direzioni provinciali del lavoro. La circolare, in merito, precisa le conseguenze per gli atti in essere (periodo transitorio). Per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre, spiega, il presidente dovrà comunicare agli altri arbitri e alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alle vecchie norme che, per effetto del collegato lavoro, il collegio cessa la propria attività «ope legis» e, di conseguenza, se le parti intendono continuare l'esame della controversia («se intendono», poiché il tentativo è diventato facoltativo), il tutto è da trasferirsi presso la dpl, previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati. Così pure per quanto concerne le controversie del pubblico impiego, non ancora portate all'esame del collegio pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o sono in corso di nomina) al 24 novembre. Infatti diventa non più possibile continuare con la vecchia procedura e, pertanto, il tentativo di conciliazione facoltativo andrà svolto esclusivamente presso la dpl.