Valida la rettifica Iva che si basa, anche, sulle dichiarazioni rese da soggetti terzi e trasfuse nel p.v.c. della Guardia di Finanza. Tali dichiarazioni infatti, una volta trasfuse all'interno del processo verbale di constatazione, non costituiscono vere e proprie prove testimoniali, come tali vietate nell'ambito del processo fiscale, e possono quindi essere valutate dal giudice tributario alla stregua di veri e propri indizi dell'evasione. Sulla scorta di queste considerazioni la Cassazione ha respinto, con la sentenza n.23996 del 26 novembre 2010, il ricorso di una società di persone che lamentava vizi di legittimità afferenti l'avviso di rettifica Iva alla stessa notificato dall'ufficio. L'ufficio Iva rettifica la dichiarazione della società recuperando costi indeducibili perché ritenuti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti sulla base dei rilievi contenuti nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza. Contro l'avviso di rettifica la società proponeva tempestivamente ricorso alla commissione tributaria sul presupposto che il pvc faceva riferimento alle dichiarazioni rese da soggetti terzi che costituivano, a detta della società ricorrente, prove testimoniali. La commissione provinciale accoglieva il ricorso della società. Contro la sentenza del primo grado si appellava l'ufficio delle entrate ottenendo il sostanziale capovolgimento della pronuncia della commissione provinciale.
La società ricorreva quindi per cassazione fondando le proprie argomentazioni in ben dieci motivi di ricorso. La cassazione respingeva, ad uno ad uno, con motivazioni differenti, tutte le doglianze della società ricorrente.
Punti centrali della decisione dei giudici di legittimità sono le motivazioni con le quali sono state respinte le doglianze in ordine alle dichiarazione rese dai soggetti terzi. In particolare i giudici del palazzaccio hanno precisato come l'eventuale utilizzazione di dati provenienti da investigazioni aventi anche una valenza penale, acquisite senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria (primo motivo di impugnazione della ricorrente) «...non rende nulla l'utilizzazione stessa ma può semmai determinare conseguenze penali o disciplinari a carico degli utilizzatori».
In ordine all'eccezione relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi per contrasto con la disposizione di cui all'articolo 7 del dlgs 546/92 (divieto di prova testimoniale nel processo tributario) i giudici della sezione tributaria della Cassazione hanno infine precisato come «...le dichiarazioni di terzi trasfuse nel p.v.c. possono essere valutate dai giudici tributari alla stregua di indizi mentre non possono da sole costituire la prova dei fatti».